Ultimo appello per le Unifamiliari 110%, marzo è decisivo, poi tutto potrebbe cambiare di nuovo, salvo ulteriori proroghe. Quest’ultima scadenza potrebbe spegnere ogni speranza per il Superbonus 110 per i lavori che riguardano le villette unifamiliari.

Il punto cruciale del 110 viene racchiuso nella scadenza di marzo 2023, infatti, salvo ulteriore provvedimento di differimento, si chiude il capitolo del Superbonus 110 per cento per le villette unifamiliari.

L’agevolazione del 100%, sarà concessa nei limiti delle spese realizzate per gli interventi di trainati e trainanti realizzati entro la data ultima del 31 marzo 2023.

Ottengono il beneficio solo coloro che hanno realizzato interventi in un determinato periodo storico del 2022. In particolare, affinchè venga concessa l’agevolazione è necessario che gli interventi risultino realizzati entro il 30 settembre 2022. Entro questa data, devono risultare realizzati almeno il 30 per cento dei lavori, in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori SAL 30%.

Nel merito, l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 23/E del 2022 ha spiegato che concorrono alla formazione del calcolo SAL 30%, anche gli interventi che non rientrano nella misura agevolativa del Superbonus 110%.

Cosa succede se non si rispettano le condizioni previste nei lavori SAL 30%?

Nell’ipotesi in cui vengono meno le condizioni operative previste sullo stato di avanzamento dei lavori SAL 30%, l’agevolazione prevista dal Superbonus 110 per cento viene sospesa alle spese realizzate entro il 30 giugno 2022.

L’ambito applicativo del Superbonus per i lavori partiti con decorrenza dal 1° gennaio 2023 per gli interventi realizzati sulla casa principale, prevede un’agevolazione fiscale nella misura del 90 per cento, ma con la presenza della condizione reddituale uguale o inferiore 15.000 euro, secondo le disposizioni normative contenute nel Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.

Unifamiliari al 110 pagamento entro il 31 marzo 2023 più tempo per il fine lavori

Per le villette unifamiliari viene riconosciuta l’agevolazione fiscale al 110 per cento, se è stato eseguito il 30 per cento degli interventi realizzati entro la data del 30 settembre 2022. In questo caso, i lavori devono terminare entro il 31 marzo 2023.  

Tuttavia, lo stato di avanzamento dei lavori SAL 30% al 30 settembre 2022, non implica direttamente la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute fino alla data del 31 marzo 2023, occorre la prova degli interventi realizzati nel periodo di riferimento.  

Sarà il tecnico incaricato nella gestione degli interventi realizzati sulle villette unifamiliari, a dover redigere una dichiarazione conforme alle disposizioni di legge come “documentazione di prova”.

In sostanza l’ingegnere, architetto, geometra e così via deve fornire, ad esempio il libretto delle misure, copia delle fatture, rilievo dei dati metrici direttamente dalle immagini fotografiche delle opere realizzate e così via. Tali documenti andranno conservati come “documentazione di prova”, per eventuali controlli futuri.   

Volendo essere precisi bisognerebbe, che una copia della documentazione fosse posseduta sia dal committente che dall’impresa realizzatrice degli interventi.

Quando scade il 110 per le unifamiliari?

Il Superbonus 110 per cento, è un beneficio fiscale che a fronte della realizzazione di opere sull’immobile permette di ottenere una detrazione fiscale del medesimo valore ripartita in un periodo quinquennale. Le quote possono ridursi a un numero di quattro, se le spese per la realizzazione degli interventi sono avvenute con decorrenza dal 2022.

All’epoca dell’operatività del 110, furono istituite due opzioni, la prima porta allo sconto in fattura, mentre l’altra alla cessione del credito.

I problemi sono sorti in merito a queste opzioni, per cui il governo italiano ha cancellato queste possibilità. Nello specifico, con il decreto legge n. 11/2023, è stata prevista la non operatività dello sconto in fattura e cessione del credito con decorrenza dal 17 febbraio 2023.

Tuttavia, esistono delle eccezioni e riguardano le spese sostenute a fronte del titolo abilitativo CILAS, CILA e così via, se tali documenti risultano esibiti entro la data del 16 febbraio 2023. Rientrano in questo contesto anche le opere realizzate in edilizia libera se avviati prima della data del 17 febbraio 2023.