Bonus superbonus cessione crediti allo stesso fornitore che aveva concesso lo sconto in fattura: si può fare? Sulla questione è intervenuta nuovamente l’Agenzia delle entrate che ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla retrocessione della cessione dei crediti al committente. Inoltre, il Fisco ha confermato che l’Iva indetraibile è un elemento agevolabile ai fini del del vantaggio fiscale. La stessa Agenzia delle entrate era intervenuta a metà gennaio scorso su un quesito simile: ovvero se il fornitore possa effettuare la cessione dei crediti verso il cliente al quale aveva fatto lo sconto in fattura per interventi e lavori rientranti nei bonus edilizi e nel superbonus. Due giorni fa, è arrivata un’ulteriore conferma nella risposta numero 236 su un quesito riguardante il bonus facciate ma applicabile a tutti i bonus edilizi.
Bonus superbonus cessione crediti allo stesso fornitore che aveva concesso lo sconto in fattura: si può fare?
Nel dettaglio, l’istante del quesito chiedeva della possibilità di poter cedere i crediti d’imposta derivanti dal bonus facciate dopo aver beneficiato dello sconto in fattura del 90% – l’operazione è avvenuta nel 2021 – in un percorso retroattivo. In altre parole, l’impresa appaltatrice e il professionista incaricato, dopo aver concesso lo sconto in fattura su lavori rientranti nel bonus facciate, hanno richiesto al Fisco di poter utilizzare l’opzione della cessione del credito al committente dei lavori stessi. Sulla questione, l’Agenzia delle entrate si è espressa in maniera favorevole “in quanto si tratta di soggetto esercente attività creditizia che ri-acquisterebbe il credito in tale veste, in assenza di un’espressa preclusione per i cessionari di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico bancario di riacquistare, nell’ambito della predetta attività creditizia e finanziaria, i crediti originati dalla realizzazione degli interventi agevolabili da loro stessi realizzati, in qualità di committenti”. La cessione dei crediti d’imposta, derivanti dal bonus facciate nel caso oggetto di chiarimento dell’Agenzia delle entrate, è possibile non solo perché il committente cessionario è una banca che cede dopo aver concesso lo sconto in fattura, ma anche perché – in via generale – la cessione del primo beneficiario dello sconto in fattura è “libera” e la normativa non prevede limitazioni soggettive da parte del cessionario, anche nel caso in cui chi acquista il credito d’imposta altri non è che il committente del lavoro. L’Agenzia delle entrate, inoltre, ha confermato che l’Iva dell’operazione, totalmente indetraibile, costituisca una quota della spesa e che, quindi, possa essere agevolata mediante i bonus edilizi e il superbonus. Il chiarimento trae efficacia dal fatto che l’Iva indetraibile rappresenti un onere accessorio che va imputato, in via diretta, al costo dell’intervento agevolato richiesto dal committente.
Vendita retroattiva credito del primo beneficiario agevolazioni edilizie
Sulla retroattività del credito d’imposta dopo lo sconto in fattura, la Direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle entrate era intervenute già lo scorso 13 gennaio chiarendo un quesito posto da un fornitore che aveva concesso lo sconto in fattura al proprio cliente, vendendogli poi il credito d’imposta maturato sullo sconto stesso per dei lavori di ristrutturazione. I lavori riguardavano la tinteggiatura di un edificio con l’agevolazione del bonus facciate con detrazione fiscale del 60% trattandosi di un intervento fatto durante l’anno 2022. Anche in questo caso, l’Agenzia delle entrate ha fornito parere positivo in quanto, la prima cessione del credito d’imposta che scaturisce da qualsiasi soggetto fornitore che concede lo sconto in fattura può essere effettuata nei riguardi di qualsiasi soggetto, non escludendo che quest’ultimo possa essere lo stesso cliente che ha ricevuto la prestazione della ristrutturazione edilizia. La retrocessione del credito, da usare in compensazione, si era resa necessaria per le difficoltà riscontrate dall’imbianchino nel poter vendere, a sua volta, il credito d’imposta a una banca a causa del blocco scaturito dall’esaurimento del plafond fiscale.