Malattia dei lavoratori marittimi: con la pubblicazione del messaggio n. 897 del 2 marzo 2023 l’INPS ha fornito delle precisazioni in merito all’invio telematico della certificazione di malattia da parte dei lavoratori marittimi.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dal Coordinamento Generale Medico Legale e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle esigenze di:

  • semplificazione;
  • trasparenza dell’azione amministrativa;
  • riduzione dei tempi di liquidazione delle prestazioni che spettano ai lavoratori che dispongono di tutti i requisiti che sono richiesti dalla legge;
  • prevenzione del rischio di comportamenti fraudolenti.

Malattia dei lavoratori marittimi: i chiarimenti dell’INPS sull’invio telematico della certificazione

Secondo quanto disposto all’interno dell’art. 2 del decreto legge n. 663 del 30 dicembre 1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 29 febbraio 1980, e successive modificazioni, la certificazione medica deve essere trasmessa dal medico curante del lavoratore esclusivamente con modalità telematiche, grazie al collegamento di questi ultimi con il Servizio sanitario nazionale (S.S.N.).

I principi generali e le specifiche tecniche che riguardano questa trasmissione telematica sono stati definiti inizialmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 marzo 2008 e, successivamente, dalle disposizioni contenute all’interno del decreto ministeriale del 26 febbraio 2010, come modificato dal decreto ministeriale del 18 aprile 2012.

La normativa vigente in materia, infatti, prevede l’ipotesi di illecito disciplinare e, successivamente, di licenziamento nel caso in cui i medici che sono in convenzione con le Asl (aziende sanitarie locali) non provvedano alla presentazione telematica della certificazione medica.

A tal proposito intervengono le disposizioni contenute all’interno dell’art. 55 septies, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e successive modificazioni, il quale prevede che:

“L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica […] costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi”.

Il comma 1 dello stesso articolo, invece, dispone che:

“Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale”.

Ecco quali sono, infine, le regole che fornisce l’art. 25 della legge n. 183 del 4 novembre 2010 in merito alla certificazione di malattia per quanto riguarda i dipendenti di datori di lavoro privati:

“Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 10 gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165“.

Arrivando al dunque, con la presente circolare l’INPS ha chiarito che i lavoratori marittimi che vengono dismessi dall’assistenza USMAF-SASN (Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti) e che transitano, dunque, negli elenchi degli assistiti del S.S.N. in seguito alla perdita della qualificazione specifica di lavoratore navigante, dovranno trasmettere la certificazione di malattia in modalità telematica.

Per maggiori informazioni riguardo le istruzioni relative alla trasmissione bisogna fare riferimento alle indicazioni che sono contenute all’interno del messaggio n. 610 del 2020 e della circolare n. 145 del 2021, pubblicati dall’INPS.

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