Cosa c’è scritto sul verbale di accompagnamento? Cosa fare dopo aver ricevuto il verbale di invalidità INPS? Quando non viene riconosciuto l’accompagnamento? Il riconoscimento dei requisiti sanitari deve essere rilevato, appurato e approvato dalla Commissione Medica ASL – INPS, che si accerta delle reali condizioni di salute di colui che ha presentato la richiesta.
Il verbale di invalidità è un atto necessario per la determinazione di uno o più benefici economici e non.
La Commissione nel verbale riporta l’esistenza di requisiti sanitari e la richiesta del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell’articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992, nonché le agevolazioni fiscali riguardanti i veicoli previsti per le persone con disabilità.
Cosa c’è scritto sul verbale INPS d’indennità di accompagnamento?
L’accertamento dei requisiti sanitari può essere rilevato o meno dalla Commissione medica, per cui l’esisto del verbale non è sempre scontato. Tuttavia, la determinazione di una percentuale di invalidità permette di accedere a diversi benefici, tra cui anche un trattamento economico previdenziale.
A ogni modo, la Commissione medica ASL – INPS può rilasciare un verbale con esito di invalidità superiore a 1/3, un’invalidità parziale, totale e indennità di accompagnamento. E, ancora, l’esito può riportare anche la dicitura di “non invalido”.
Quando non viene riconosciuto l’accompagnamento?
La Commissione medica può non rilevare la patologia invalidante, per cui emettere un verbale con la forma “assenza di patologia”.
E, ancora, può rilevare una riduzione leggera della patologia, tanto da riportare nel verbale la forma di “riduzione della capacità inferiore a 1/3”.
In questi casi, il richiedente non rientra nella categoria degli invalidi e, quindi, non ha diritto all’invalidità, né all’accompagnamento essendogli stata attribuita una leggerissima patologia nella misura sotto il 30 per cento.
Come si fa a capire se si ha diritto all’indennità?
La Commissione medica nella fase di accertamento può rilevare “Invalidità Superiore a 1/3”, quindi descrivere nel verbale la tipologia di invalidità che porta alla ridotta capacità lavorativa nella misura superiore a 1/3.
In sostanza, per la patologia viene indicata una percentuale compresa tra il 30 e 73 per cento, secondo le disposizioni normative riportate nell’articolo 2 della Legge n. 118/1971.
Non si tratta di un’indicazione che porta alla prestazione economica assistenziale, ma bensì, questa percentuale di invalidità permette di ottenere le prestazioni protesiche legate alla natura della patologia di cui soffre il richiedente.
Ottenendo una percentuale di invalidità più alta del 45 per cento, si rientra a pieno titolo nelle liste speciali di collocamento mirato previste dalla normativa vigente.
Cosa si intende per “invalidità parziale”?
La Commissione medica nel valutare la presenza della patologia invalidante, può individuare la presenza di una “Invalidità Parziale”.
In questo caso, nella dicitura del versale di accompagnamento verrà riportata la forma “riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3”, secondo le disposizioni normative contenute dagli articoli 2 e 13 della legge n. 118/1971.
L’individuazione di questa dicitura indica la presenza di un’invalidità rilasciata nella misura dal 74 al 99 per cento.
Ottenendo questa percentuale di invalidità spetta l’erogazione del trattamento economico assistenziale mensile.
In sostanza, se la Commissione medica ASL – INPS accerta la patologia invalidante nella percentuale dal 74 al 99 per cento, spetta la pensione di invalidità.
Ricordiamo che per il 2023 l’importo dell’assegno di assistenza corrisponde al valore di 313,91 euro al mese.
Tuttavia, l’erogazione dell’assegno di assistenza, è subordinato dalla presenza di più requisiti, tra cui:
- rientrare in un’età compresa tra i 18 e i 67 anni;
- possedere la cittadinanza italiana, europea residente in Italia o extracomunitario (permesso di soggiorno);
- invalidità civile accertata dal 74% al 99%;
- reddito annuo personale uguale o inferire a 9.102,34 euro, mentre se coniugato un reddito uguale o inferiore a 15.644,85 euro.
Quanto percepisce un invalido civile al 100 con accompagnamento?
La Commissione medica nel valutare la presenza della patologia invalidante, accerta una “Invalidità totale”, attribuendo una percentuale nella misura del 100 per cento, secondo i principi normativi contenuti negli articoli 2 e 12 della legge n. 118/1971.
Ottenendo la percentuale del 100 per cento, il richiedente ha diritto alla pensione di inabilità. L’importo corrisposto per il 2013 corrisponde alla cifra di 313,91 euro erogate per 12 mensilità più tredicesima.
Tuttavia, l’erogazione della pensione di inabilità, è subordinato dalla presenza di più requisiti, tra cui:
- Rientrare in un’età compresa tra i 18 e i 67 anni;
- Possedere la cittadinanza italiana, europea residente in Italia o extracomunitario (permesso di soggiorno);
- Invalidità civile accertata del 100 per cento;
- reddito annuo personale uguale o inferiore a 17.920 euro.
L’INPS dispone che in riferimento all’accertata la presenza dell’impossibilità a deambulare o di eseguire gli atti della vita quotidiani, quando si riconosce la condizione più grave di “invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazione”, così come disposto dalla legge n. 18/1980 e della legge n. 508/1988, rilascia la pensione di inabilità e l’indennità di accompagnamento.
Il richiedente ottiene importo pari a 527,16 euro a titolo di indennità di accompagnamento, erogata per 12 mesi. A questo importo mensile andrà aggiunto la regolare attribuzione della pensione di inabilità.