Superbonus, ecco chi perde lo sconto in fattura per il non avvio dei lavori, la Cilas, il preliminare e le altre dichiarazioni. Dopo l’entrata in vigore del decreto del 17 febbraio scorso che ha bloccato la cessione dei crediti d’imposta, fa fede l’inizio dei lavori, ma anche i vari adempimenti – che potrebbero essere sia un contratto preliminare che la Cilas – i quali determinano la possibilità o meno di utilizzare il bonus guadagnato con gli interventi in edilizia. Vari casi dei quali si sta discutendo in questi ultimi giorni riguardano il sisma bonus acquisti, ovvero la possibilità di acquistare un’abitazione grazie alle agevolazioni concesse dai bonus edilizi. Qui i dettagli fanno davvero la differenza: ad esempio, per un contratto preliminare stipulato anche qualche giorno prima dell’entrata in vigore del decreto di blocco crediti, la concessione del bonus dipende dal giorno in cui sia stato depositato il contratto stesso. Dal momento che la legge concede 30 giorni per questo adempimento e che il decreto di blocco crediti sia stato emanato nel giro di pochissimo tempo, molti investitori sono rimasti col cerino in mano, nel senso che hanno fatto l’acquisto contando su un bonus, anche nella formula di sconto in fattura, che adesso non c’è più se non per detrazione fiscale.

Superbonus chi perde sconto fattura per il non avvio lavori, la Cilas, il preliminare e le altre dichiarazioni?

Infatti, il decreto del 17 febbraio scorso specifica che il contratto preliminare nel caso del sisma bonus acquisti, per beneficiare dello sconto in fattura o per far circolare i crediti derivanti, non solo deve essere stato stipulato ma anche registrato entro il 16 febbraio 2023. Pertanto, la sola sottoscrizione del preliminare non risulta sufficiente per beneficiare di una delle due opzioni di beneficio fiscale da parte dell’investitore. Anche il certificato di inizio dei lavori (per gli altri casi di superbonus e bonus edilizi) deve essere stato presentato entro il 16 febbraio scorso per beneficiare dello sconto in fattura. Tuttavia, non vi è ancora un chiarimento dell’Agenzia delle entrate nel caso in cui chi ha presentato la Cilas in data precedente al 16 febbraio ma poi ha integrato la documentazione con una variante in data successiva a tale data, possa beneficiare della cessione dei crediti. Una interpretazione prudenziale porterebbe a far considerare fuori dallo sconto in fattura i nuovi lavori indicati nella variante, mentre si potrebbe far valere il proprio bonus, cedendolo, per gli interventi indicati nella Cilas presentata in data precedente al 17 febbraio 2023.

Cessione crediti per i piccoli interventi come infissi e caldaie: quando si perde il bonus spettante?

Non pochi dubbi sull’applicazione dello sconto in fattura o sulla possibilità di cessione dei crediti sono da imputarsi ai piccoli lavori in edilizia libera, soprattutto per via della necessità di dimostrare la data nella quale questi interventi siano partiti. In molti casi si tratta di piccoli lavori, quali potrebbero essere la sostituzione della caldaia oppure degli infissi. In questi casi, bisogna prestare attenzione perché la sola sottoscrizione del contratto con l’impresa fornitrice non basta. Quindi ad oggi – a meno di interventi normativi correttivi sul blocco dei bonus edilizi – anche la sola emissione della fattura per la fornitura (ad esempio, della caldaia o degli infissi) e il pagamento di un acconto non dimostrerebbero l’avvenuto inizio dei lavori entro il 16 febbraio. È altresì necessaria la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Tale documento si compila secondo quanto prevede l’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica numero 445 del 28 dicembre del 2000, come peraltro i privati hanno fatto da sempre per i piccoli interventi in edilizia libera ai fini dell’ottenimento del bonus. Tuttavia, le dichiarazioni non veritiere comportano sanzioni penali. Nel documento devono essere indicati sia la data in cui sono cominciati gli interventi che il tipo di lavoro effettuato in edilizia libera.