Decreto Milleproroghe lavoro: in seguito alla pubblicazione all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della legge n. 14 del 24 febbraio 2023, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative“, sono state apportate diverse modifiche e novità per quanto riguarda la tematica relativa al lavoro.

Decreto Milleproroghe lavoro: ecco quali sono le principali novità sui termini in materie di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ecco quali sono le principali novità che ha apportato la pubblicazione del c.d. decreto Milleproroghe per quanto riguarda i termini in materie di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

  • i termini per l’adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge n.86 dell’8 agosto 2019, recante “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”, sono prorogati di 2 mesi, a partire dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente ai decreti legislativi per i quali i medesimi termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione;
    • l’entrata in vigore delle previsioni previste all’interno del decreto legislativo n. 23 del 2021 di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, è prorogata al 1° luglio 2023
  • il termine per l’adozione di uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità è prorogato al 15 marzo 2024
  • in sostituzione alla proroga di 9 mesi che sono stati previsti originariamente dalla legge delega, i termini per l’attuazione delle Deleghe al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore, nonché per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi, sono stati prorogati a 24 mesi
  • in sostituzione alla proroga di 12 mesi che sono stati previsti originariamente dalla legge delega, i termini per l’attuazione delle Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, sono stati prorogati a 24 mesi
  • la possibilità che la durata complessiva del contratto di somministrazione con lo stesso lavoratore superi i 24 mesi, è stata prorogata al 30 giugno 2025
  • la possibilità per i c.d. lavoratori fragili di svolgere la prestazione in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, è stata prorogata al 30 giugno 2023
  • il diritto per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni (a condizione che nel nucleo familiare non sia presente un altro genitore che sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa oppure che non sia presente un genitore non lavoratore) di svolgere la prestazione di lavoro in smart working anche in assenza degli accordi individuali, è stato prorogato al 30 giugno 2023
  • l’operatività del Fondo Nuove Competenze è stata prorogata a tutto il 2023
  • la possibilità per gli Enti del Terzo Settore di adeguarsi alle norme inderogabili della disciplina di riforma del Codice del Terzo Settore è stata prorogata al 31 dicembre 2023
  • l’estensione a 7 anni della possibilità di concordare piani di esodo anticipato a carico dell’azienda di lavoratori distanti 7 anni dall’età pensionabile (c.d. isopensione) è stata prorogata fino al 2026.