Vantaggi 730 precompilato: il primo vantaggio estremamente facile da notare per quanto riguarda l’invio di questa tipologia di dichiarazione dei redditi è, per l’appunto, che i dati sono già compilati e che, quindi, è molto più semplice e veloce la sua presentazione all’Agenzia delle Entrate rispetto al modello ordinario.

Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate all’interno dell’area riservata dei contribuenti presente sul sito web istituzionale, dopo l’AdE abbia elaborato i dati necessari e calcolato le imposte da pagare o il rimborso da incassare, a seconda dei casi.

Un vantaggio che invece non tutti conoscono riguarda la possibilità di non subire controlli dal Fisco nel caso in cui il lavoratore dipendente o il pensionato che presenta la dichiarazione dei redditi precompilata proceda semplicemente andando a verificare la correttezza e la completezza dei dati già compilati, integrando o modificando il loro contenuto solamente nel caso in cui tale controllo dia un riscontro negativo.

Ecco quali sono le conseguenze in merito ai controlli che vengono effettuati dall’Agenzia delle Entrate a seconda del comportamento del contribuente in sede di invio del modello 730 precompilato. In particolare:

  • se il contribuente presenta il 730 precompilato direttamente o tramite il proprio sostituto d’imposta e lo accetta senza apportare modifiche, l’Agenzia delle Entrate non effettuerà il controllo sui documenti che attestano le spese indicate, qualora i dati riportati gli siano stati forniti da:
    • medici;
    • strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari;
    • strutture autorizzate e non accreditate;
    • farmacie e parafarmacie;
    • ottici;
    • psicologi;
    • infermieri;
    • ostetriche;
    • tecnici sanitari di radiologia medica;
    • università;
    • banche;
    • assicurazioni;
    • enti previdenziali;
    • imprese di pompe funebri;
    • amministratori di condominio;
    • asili nido pubblici e privati;
    • enti del terzo settore.
  • se il contribuente presenta il 730 precompilato direttamente con la specifica applicazione web o tramite il proprio sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale e lo modifica, l’Agenzia delle Entrate potrà eseguire il controllo formale sugli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica. Perciò, i controlli non saranno effettuati sui dati relativi agli oneri forniti dai soggetti terzi ed indicati nella dichiarazione precompilata, che non sono stati modificati. Resta ferma la possibilità che l’AdE controlli, invece:
    • i dati comunicati dai sostituti d’imposta nella Certificazione Unica (CU);
    • la sussistenza dei requisiti soggettivi che danno il diritto di beneficiare delle detrazioni, delle deduzioni o delle agevolazioni.
  • Se il contribute presenta il 730 precompilato tramite un intermediario, con o senza modifiche, l’Agenzia delle Entrate potrà effettuare il controllo formale sui documenti relativi agli oneri deducibili e detraibili nei confronti del Caf o del professionista abilitato che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi. Resta ferma la possibilità per l’AdE di effettuare delle verifiche nei confronti del contribuente, in modo da verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni.

Vantaggi 730 precompilato: cosa succede se il contribuente lo modifica? Ecco quando scattano i controlli dell’Agenzia delle Entrate

Come abbiamo già accennato durante il corso del precedente paragrafo, il contribuente può beneficiare di vantaggi sui controlli in base a come presenta il modello 730 precompilato.

Per ricapitolare, dunque, se la dichiarazione dei redditi viene presentata:

  • direttamente all’Agenzia delle Entrate o al sostituto d’imposta, senza modifiche, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’AdE;
  • direttamente all’Agenzia delle Entrate o al sostituto d’imposta, con modifiche, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri comunicato all’AdE e non modificati, ma saranno effettuate delle verifiche su quelli che risultano modificati;
  • tramite Caf o professionista abilitato, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri forniti dai soggetti terzi;
  • tramite Caf o professionista abilitato, con modifiche, i controlli saranno effettuati su questi ultimi, anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate.