Bonus figli disabili 2023. Dal 1° febbraio al 31 marzo 2023 è possibile richiedere – in relazione al 2023 – il contributo mensile, istituito con la L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 365 e 366.
Bonus figli disabili 2023
Si tratta di un contributo riconosciuto in favore di genitori disoccupati o monoreddito, facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico con una disabilità non inferiore al 60%, e arriva alla misura massima di 500 euro mensili netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Il bonus ammonta a 150 euro mensili per ogni figlio disabile, fino a un massimo di 500 euro per genitore. Sono stanziati 5 milioni di euro per ciascun anno.
Il beneficio viene corrisposto dall’INPS e che la domanda va essere presentata annualmente dal genitore interessato.
Requisiti
l bonus è destinato a genitori con TUTTI i seguenti requisiti:
- disoccupati o monoreddito, percettori di reddito da lavoro dipendente non superiore a 8145 euro o 4.800 euro in caso di lavoro autonomo
- in un nucleo famigliare monoparentale, con ISEE non superiore a 3.000 euro (Isee minorenni in presenza di figli minori).
- con figlio con disabilità accertata non inferiore al 60%. Per i figli maggiorenni il bonus spetta se i figli fino a 24 anni hanno reddito entro i 4000 euro , oltre i 24 anni il limite di reddito è 2850 euro annui.
- residenti in Italia . La circolare precisa che hanno diritto sia i cittadini italiani che comunitari che extracomunitari con permesso di soggiorno.
Come richiedere il bonus
Le domande dovranno essere presentate tramite il portale dell’Ente o attraverso il Contact Center Integrato previa attestazione ISEE in corso di validità per il 2023. I cittadini con SPID almeno di II livello, CIE o CNS potranno accedere dal menu “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Contributo genitori con figli con disabilità”.
Nella domanda, il genitore dovrà indicare il codice fiscale del figlio o dei figli con disabilità per i quali si chiede il contributo e la modalità di pagamento prescelta tra quelle disponibili. Una volta trasmessa la richiesta e completata la protocollazione, la ricevuta (indicante il protocollo attribuito) si troverà nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.
Nella domanda va anche effettuata la scelta sul tipo di pagamento:
- bonifico domiciliato presso ufficio postale oppure
- accredito su IBAN (è possibile indicare IBAN nazionali o esteri su circuito SEPA) di conto corrente bancario, di carta ricaricabile o di libretto postale.
NON è necessario presentare contestualmente un ISEE ma è necessario aver presentato una DSU. Inps considererà l’Isee già presente
L’Inps chiarisce, poi, che i pagamenti saranno effettuati con cadenza mensile e che il provvedimento (di accoglimento o di reiezione) della domanda sarà disponibile entro giugno 2023 e consultabile dal sito dell’Istituto.