Scuola, può un docente annunciare la bocciatura di un alunno a metà anno scolastico? Si tratta di un quesito ricorrente nel mondo della scuola, in particolare nel momento in cui uno studente dimostri scarsa attitudine all’apprendimento degli argomenti durante la prima metà dell’anno scolastico. La domanda è stata posta da un’insegnante di scuola media sul caso di uno studente per il quale si prospetta la bocciatura a fine anno. In un colloquio con i genitori della prima classe seguita, la docente ha esposto la totale impreparazione del ragazzo, nutrendo forti dubbi sulla possibilità che a fine anno possa arrivare la promozione. Il quesito è stato posto dall’insegnante all’esperto di scuola di Italia Oggi, il quale ha esposto i propri dubbi in merito all’intervento della docente, soprattutto per il rischio di eventuali ricorsi da parte dei genitori dell’alunno. Nella fattispecie, inoltre, i genitori dello studente si sono rivolti al dirigente scolastico che ha redarguito la docente.
Scuola bocciatura studente annunciata da docente a metà anno scolastico si può?
Il caso di una docente di scuola media che ha annunciato ai genitori di uno studente la probabile bocciatura del proprio figlio già a metà anno scolastico 2022-2023 è sotto i riflettori per un corretto rapporto tra istituzioni scolastiche e famiglie degli alunni, nonché per gli strumenti messi a disposizione dall’amministrazione scolastica per migliorare i livelli di apprendimento degli alunni. Nella fattispecie, la docente ha rilevato la totale impreparazione dell’alunno, nutrendo forti dubbi circa la promozione a fine anno. I genitori del ragazzo si sono rivolti al preside che ha redarguito la docente: dal caso analizzato da Italia Oggi emergerebbe anche il rischio di un ricorso dei genitori del ragazzo. Ricorso che sarebbe motivato, in particolare, da quanto prevede il decreto legislativo numero 62 del 2017, in particolare all’articolo 6. Il dettato dispone che “le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, numero 249 e dal comma 2 del presente articolo”. Nel dettaglio, il comma 2 stabilisce che “nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo”.
Cosa si prevede su offerta formativa e livelli di apprendimento degli studenti
Quanto prevede il comma 2 dell’articolo 6 del decreto 62 del 2017 è tuttavia, il caso limite, da mettere in atto per i casi di studenti che non abbiano dimostrato di apprendere gli argomenti di una o di più materie. La parziale o totale acquisizione degli argomenti, infatti, dovrà essere accertata con valutazioni periodiche e finali dalle quali emergano carenze di apprendimento. In tale contesto, la scuola stessa dovrà mettere in atto tutte le strategie che possano permettere agli studenti di apprendere gli argomenti. È quanto si legge al comma 3 dell’articolo 6, secondo il quale “l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento”. Tale dettato, inoltre, si integra con quanto prevede l’articolo 1 al comma 1 dello stesso provvedimento, inerente la valutazione del processo formativo e di apprendimento, e del successivo comma 2, per il quale la valutazione debba essere coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche. Pertanto, conclude l’esperto di scuola, l’annuncio dato dalla docente ai genitori della molto probabile ripetenza della classe dello studente – a metà anno scolastico – senza aver tentato le strategie per migliorare l’apprendimento dei livelli dello studente, appare quanto mai prematuro ed espone la stessa scuola a un possibile ricorso dei genitori dell’alunno. Infatti, questi ultimi potranno agire per dimostrare che la scuola non abbia messo in pratica quanto prevede il comma 3 dell’articolo 6.