Mobilità docenti 2023-2024, da quando si potrà presentare la domanda? È ancora bagarre al ministero dell’Istruzione sui trasferimenti scuola, in attesa dell’ordinanza del dicastero di viale Trastevere. Molto probabilmente probabilmente non si arriverà a un contratto sulla mobilità, ma al provvedimento diretto del ministero dell’Istruzione. Non ci sono i tempi tecnici per intervenire contrattualmente e i tempi, rispetto alla mobilità del 2022, sono riestretti. Nello scorso anno, infatti, le domande di trasferimento degli insegnanti erano partite il 25 febbraio per concludersi il 17 maggio successivo. In questo modo, l’amministrazione scolastica ha avuto i tempi necessari per procedere alle altre fasi delle assunzioni autorizzate per il corrente anno scolastico e la nomina dei supplenti. Due sono, in particolare, le questioni che stanno bloccando la mobilità dei docenti 2023: la prima riguarda l’abbattimento del vincolo dei tre anni sulla sede di titolarità; la seconda – che si è aggiunta in questi giorni – riguarda una questione di non poco conto, sulla quale i sindacati stanno facendo muro. Ovvero la possibilità di non applicazione del vincolo triennale per quei docenti che hanno già presentato negli anni scorsi una precedente domanda di trasferimento, poi accettata.
Mobilità docenti 2023-2024, quando si potranno presentare le domande?
Non c’è dunque una data precisa a partire dalla quale i docenti della scuola potranno presentare domanda di mobilità per l’anno scolastico 2023-2024. Con tutta probabilità, infatti, il meccanismo dei trasferimenti degli insegnanti sarà disciplinato da un’ordinanza del ministero dell’Istruzione, anziché dal contratto, come già avvenne nello scorso anno. Non ci sarebbero i tempi per arrivare al contratto perché già le operazioni starebbero subendo dei ritardi sulle normali procedure di trasferimento: l’anno scorso, la decorrenza della presentazione della domanda era fissata al 25 febbraio e le operazioni conclusero il 17 maggio successivo. Si tratta di tempi ristretti perché le operazioni di mobilità sono propedeutiche a tutte le altre fasi delle assunzioni e di conferimenti di incarichi di supplenza. L’obiettivo è quello di assicurare che tutte queste operazioni avvengano in tempo per garantire un docente per ogni cattedra all’inizio del nuovo anno scolastico. A fronte di queste necessità, tuttavia, si registra un irrigidimento dei sindacati sulle questioni relative al vincolo di permanenza triennale nella cattedra di titolarità. La prima questione riguarda i docenti che non rientrano tra le assunzioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr): per questi docenti dovrebbe essere allentato il vincolo, ma è necessario avere l’ok della Commissione europea, chiamata a valutare le necessità di trasferimento dei docenti con l’obiettivo di continuità didattica. Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, è ottimista sull’apertura di Bruxelles: il rigido paletto dovrebbe rimanere solo per i docenti la cui assunzione rientri nei target di potenziamento dell’Istruzione del Pnrr. L’allentamento del vincolo per tutti gli altri docenti potrebbe arrivare nell’ordinanza del ministro Valditara, probabilmente nei prossimi giorni.
Come avvengono i trasferimenti nella scuola? Attesa l’ordinanza del ministero Istruzione
Alla questione del vicolo triennale della mobilità docenti si è aggiunta la questione dei docenti che hanno già presentato domanda di trasferimento negli anni scorsi. In particolare, secondo i sindacati, gli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento nello scorso anno sarebbero derogati dal vincolo stesso, avendo già beneficiato della mobilità. Per argomentare questa interpretazione, i sindacati si rifanno al decreto numero 36 del 2022 che, essendo più recente dispetto al decreto legge numero 73 del 2021, abrogherebbe quanto prevede il precedente provvedimento. Il quale stabilisce che per l’anno scolastico 2022-2023, “i docenti possono presentare domanda volontaria di mobilità non prima dei tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta”. Essendo poi la questione trattata dal più recente decreto 36, la regola fissata dal decreto 73 non varrebbe per i docenti che hanno già ottenuto una nuova sede dopo domanda di trasferimento. Sulla questione, tuttavia, il ministero dell’Istruzione non è dello stesso orientamento dei sindacati: infatti, secondo l’amministrazione scolastica il decreto 73 riguarda una fattispecie diversa e cioè non i docenti neo assunti, ma quelli che ottengono il trasferimento.