Indennità di malattia per i lavoratori del trasporto pubblico locale: con la pubblicazione di un comunicato stampa il 22 febbraio 2023 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha comunicato che per beneficiare del rimborso dell’indennità relativa all’anno 2022 sarà necessario inviare la documentazione necessaria entro la data di scadenza del 31 marzo 2023.
La documentazione richiesta dal MLPS è stata allegata all’avviso ed è la seguente:
- la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- la Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato;
- la Tabella Oneri aggiuntivi anno di competenza 2022.
Questi documenti dovranno essere firmati dal rappresentante legale, per poi essere inviati via PEC al seguente indirizzo: [email protected].
Indennità di malattia per i lavoratori del trasporto pubblico locale: ecco il comunicato stampa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Il comunicato stampa pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative (Divisione III) riguarda l'”Indennità di malattia per i lavoratori del trasporto pubblico locale” di cui all’art. 1, comma 273, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, relativa all’anno di competenza 2022.
“Con il presente comunicato viene dato avvio alla procedura per l’acquisizione dei dati necessari all’istruttoria per l’emanazione del provvedimento con il quale il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto stabilito dall’art. 4 del Decreto Interministeriale 6 agosto 2007, provvederà a ripartire le risorse finanziare da destinare alla copertura dei maggiori oneri anticipati dalle aziende del settore del trasporto pubblico locale a titolo di integrazione delle indennità di malattia fruite dal proprio personale per l’anno 2022, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 148, della L. 30/12/2004, n. 311.
A tal fine, le aziende aventi titolo al rimborso faranno pervenire a questo Ministero la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nonché la Tabella Oneri, allegate al presente avviso e pubblicate sul sito istituzionale di questo Ministero.
La predetta documentazione, debitamente compilata, sottoscritta, e corredata dal documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere trasmessa a mezzo PEC entro il termine del 31 marzo 2023, a pena di decadenza (ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Decreto Interministeriale 6 agosto 2007), al seguente indirizzo:[email protected]
Le aziende escluse, a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto, possono attivare un contraddittorio con l’Amministrazione attraverso la formulazione di osservazioni e la presentazione di documenti ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.”
Tabella Oneri aggiuntivi anno di competenza 2022
In base a quanto viene disciplinato all’interno del comma 273 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha redatto e fornito una tabella all’interno del quale le aziende interessate possono comunicare e trasmettere al Ministero la documentazione necessaria con le informazioni utili ai fini del rimborso dell’indennità di malattia per i lavoratori del trasporto pubblico locale.
All’interno della tabella i datori di lavoro dovranno trasmettere il “Numero medio dipendenti addetti specificamente al T.P.L. nell’anno ed interessati all’applicazione degli accordi nazionali intervenuti in tema di malattia (escluso dirigenti, cfl, contratti di inserimento, apprendisti, etc.) inclusi i contratti a tempo determinato”.
Per quanto riguarda i trattamenti “aggiuntivi” definiti dagli accordi nazionali del 18 settembre 2005 e del 15 novembre 2005, comprensivi dei ratei della tredicesima e della quattordicesima, ma ad esclusione dell’accantonamento TFR, le aziende dovranno effettuare il calcolo nel seguente modo:
- facendo la somma tra le “Somme annue erogate dall’azienda a titolo di malattia, infortunio non sul lavoro, aspettativa (al netto trattamento INPS)” e le “Somme annue erogate dall’azienda a titolo di infortunio sul lavoro e malattie professionali (al netto trattamento INAIL)”;
- sottraendo all’importo ottenuto le “Somme annue erogate dall’azienda per i primi 3 giorni di ogni episodio di malattia (cd. periodo di carenza)” o il 50% di tale importo per le sole aziende che nel 2004 ponevano parte dell’onere dei primi 3 giorni di malattia a carico dell’INPS;
- aggiungendo, infine, gli oneri sociali INPS e INAIL (per la sola parte a carico dell’azienda).