Come comunicare reddito presunto Naspi? Chi percepisce la Naspi deve sempre dichiarare il reddito annuo presunto da attività di lavoro dipendente o autonomo ancorché l’importo derivante da tali attività sia pari a zero. Lo rende noto l’INPS nel messaggio n. 790/2023 in cui spiega che in assenza della dichiarazione la prestazione viene sospesa.

Come comunicare reddito presunto Naspi?

L’articolo 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015 prevede che il percettore della indennità NASpI che intraprende un’attività lavorativa dipendente, autonoma o di impresa individuale dalla quale ricava un reddito annuo inferiore al limite di imposizione fiscale (8.145€ per i rapporti di lavoro dipendente e assimilati; 4.800€ per i rapporti di lavoro autonomo) è tenuto ad effettuare all’INPS, entro un mese dall’avvio dell’attività medesima, la comunicazione del reddito annuo presunto; detta comunicazione è finalizzata alla riduzione della prestazione di disoccupazione in misura pari all’80 per cento del reddito previsto derivante dall’attività di lavoro.

Come si comunica il reddito presunto all’INPS? Sul sito dell’Istituto nazionale di previdenza sociale. Con SPID o CIE o CNS, oppure con codice fiscale e PIN dispositivo, per chi lo ha già, fino a scadenza stabilita per legge

Scadenza comunicazione reddito annuo

La scadenza per la comunicazione del reddito annuo presunto va tenuta a mente da alcune categorie di percettori dell’indennità mensile per la disoccupazione, per non incorrere nella sospensione del trattamento.

Non sempre, infatti, dopo aver trovato un nuovo lavoro si decade dal beneficio, il quale potrà essere erogato in forma ridotta. La condizione è che il reddito complessivo non superi il limite previsto.

Come stabilito dalla circolare INPS n. 94 del 2015, in caso di svolgimento di attività lavorativa autonoma, parasubordinata, subordinata, occasionale in concomitanza con la percezione della NASpI, il soggetto interessato dovrà fornire una nuova comunicazione del reddito presunto tramite modello NASpI-Com entro il 31 gennaio.

“La mancata comunicazione del reddito per gli anni di prestazione successivi al primo non determina tuttavia la decadenza dalla prestazione ma la sua sospensione fino all’acquisizione della nuova comunicazione. Sarà cura delle strutture territoriali sollecitare l’adempimento al percettore di NASpI che non vi abbia provveduto.”

In caso di superamento dei limiti di reddito previsti dalla normativa per il mantenimento della prestazione, i percettori decadranno dal beneficio della NASpI.