Pensioni scuola con la formula previdenziale Quota 103, una possibilità di pensionamento anticipata con diversi paletti. La nuova pensione anticipa incamera più difetti che pregi. In primo luogo, la presenza di un assegno ridotto a 5 volte il trattamento minimo, l’altro aspetto ruota sulle finestre mobili d’uscita.

Per i docenti che si trovano nella condizione di aver già perfezionato i criteri di accesso al trattamento pensionistico entro il 2022, i tempi d’attesa non sono un problema rilevante. Il trattamento economico spettante decorre a partire dal 1° settembre 2023.

Viceversa, gli insegnanti che intendono ritirarsi dal lavoro con Quota 103, devono considerare il periodo inerente alla cessazione del servizio in scadenza il 28 febbraio 2023.

 Pensioni scuola e Quota 103: a chi spetta la pensione anticipata?

Come confermato dalla FLC CGIL, è possibile presentare la domanda on line entro il 28 febbraio 2023 per permettere l’esibizione delle dimissioni dal servizio del personale della scuola che:

  • ha maturato 62 anni di età con 41 anni di contributi per l’uscita anticipata Quota 103, scadenza 31 dicembre 2023;
  • ha maturato 60 anni di età con 35 anni di contributi per l’uscita anticipata con Opzione donna. I Requisiti anagrafici sono riducibili a 59 o 58 in presenza di uno o due figli, requisiti perfezionati entro il 31 dicembre 2022.

Con possibilità di accedere all’anticipo pensionistico Ape sociale, scadenza 31 dicembre 2023.

Restano inalterati i requisiti normativi disposti per i lavori gravosi che in ambo scolastico si riferiscono ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria.

Cosa vuol dire andare in pensione con quota 102?

La normativa vigente prevede la presenza di un flusso temporale di attesa per il personale in forza alla pubblica amministrazione. Per questo, per la Scuola la pensione anticipata Quota 103 viene liquidata dopo 6 mesi dal perfezionamento dei criteri previsti dalla misura.

A partire dal 1° gennaio 2023, la pensione anticipata Quota 103 per la scuola avrà due requisiti, quali: un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni di versamenti.

Alla luce di questa considerazione, si prende atto della presenza di disposizioni ministeriali che tengono conto di un ritiro dal posto di lavoro con dimissioni presentate entro la data del 31 agosto. Invece, nel merito della decorrenza del trattamento economico previdenziale l’erogazione parte dal 1° settembre 2023.  

Questa è la condizione presentata come finestra mobile per gli insegnanti. Dunque, per la cessazione dal servizio occorre presentare la richiesta in un intervallo di tempo preciso, per cui qualche calcolo in più non fa male.

In sostanza, facendo bene i conti è possibile evitare lo stacco tra pensione e stipendio. Se, ad esempio l’insegnante perfeziona i criteri previsti per la misura Quota 103 entro la data di marzo, la pensione scatterebbe dal 1° settembre 2023.

Viceversa, se slitta questo intervallo di tempo e il docente si trova nella condizione di perfezionare i requisiti entro dicembre, l’erogazione del trattamento economico scatterà dal 1° giugno 2024. In altre parole, l’intervallo di tempo tra stipendio e pensione corrisponde a circa 9 mesi. In questo periodo il docente resterà a digiuno, senza stipendio ne pensione.

Trattamento fine servizio: quando arriva?

Nessuna buona previsione neanche per il trattamento di fine servizio (Tfs), il tempo di attesa per i dipendenti statali è lunghissimo, (per non dire assurdo su tanti punti di vista).

 La tempistica sulla decorrenza ruota su un periodo di almeno 24 mesi. Alla fine chi non quadra le data, resta senza stipendio, pensione e buonuscita.

Per questo motivo, si consiglia attentamente di valutare tutte le possibili alternative circa il periodo d’uscita e la presa visione delle regole penalizzanti per il settore.