Le spese del commercialista sono detraibili? Andando subito al sodo, la risposta è sì, ma solamente in alcuni casi è possibile andare a risparmiare sulle spese sostenute portandole in detrazione all’interno della dichiarazione dei redditi.
Con la presentazione del modello 730 o del modello Redditi PF, a seconda dei casi, infatti, è possibile usufruire di alcune agevolazioni fiscali, come ad esempio le detrazioni delle spese che sono state sostenute nel periodo d’imposta precedente a quello della presentazione della dichiarazione dei redditi.
I servizi che vengono resi da un commercialista sono molto utili per la maggioranza delle persone, mentre diventano addirittura indispensabili qualora si disponga di una Partita IVA per lavorare.
Questi servizi hanno un costo, anche molto elevato rispetto alle altre spese che bisogna sostenere durante l’anno. Ma, coma accade con le spese sanitarie, anche le spese per il commercialista possono consentire a chi le sostiene di beneficiare di una detrazione fiscale.
Questa possibilità, però, non è aperta a tutti. In particolare, potranno usufruire delle agevolazioni fiscali tutti i lavoratori, purché le spese per il commercialista sostenute siano collegate all’esercizio della propria attività di impresa.
Perciò, potranno beneficiare dello sconto nella dichiarazione dei redditi solamente le imprese e i lavoratori autonomi con partita IVA, ad eccezione delle partite IVA forfettarie.
Le spese del commercialista sono detraibili? Ecco come inserirle nel 730/2023
Qualora si abbiano i requisiti per poter usufruire delle detrazioni fiscali relative alla spese sostenute per il commercialista, queste ultime dovranno essere inserite all’interno del Quadro E del modello 730.
In tale quadro potranno essere inserite:
- la detrazione, che viene applicata e va a diminuire l’imposta da pagare sulle spese relative a:
- motivi di salute;
- l’istruzione;
- gli interessi sul mutuo dell’abitazione;
- la deduzione, che viene applicata e va a diminuire il reddito complessivo sul quale si va a calcolare l’imposta dovuta, in caso di:
- contributi previdenziali e assistenziali obbligatori;
- contributi previdenziali e assistenziali volontari;
- erogazioni liberali in favore degli enti non profit.
Nel caso della detrazione, che può essere di una percentuale differente a seconda dei casi, lo sconto non viene applicato qualora ci sia “incapienza”, ovvero “quando l’imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l’imposta non può essere rimborsata”.
Il Quadro E del modello 730 è suddiviso nelle seguenti sezioni, per quanto riguarda gli oneri e le spese detraibili e deducibili:
- la Sezione I – (righi da E1 a E14) riguarda le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta in misura pari a:
- il 19% (per es. spese sanitarie);
- il 26% o il 30% (erogazioni liberali alle ONLUS o alle APS);
- il 35% (erogazioni liberali alle OV);
- il 90% (premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del sismabonus al 110% ad un’impresa di assicurazione);
- la Sezione II – (righi da E21 a E36) riguarda le spese per le quali spetta la deduzione dal reddito complessivo (per es. contributi previdenziali);
- la Sezione III A – (righi da E41 a E43) riguarda spese per le quali spetta la detrazione d’imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche;
- la Sezione III B – (righi da E51 a E53) riguarda i dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione;
- la Sezione III C – (righi da E56 a E59) riguarda la detrazione d’imposta del 50% per:
- il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione;
- l’installazione delle infrastrutture di ricarica;
- l’acquisto di mobili per l’arredo di immobili e IVA per acquisto abitazione classe A o B;
- le detrazioni d’imposta al 110% per l’installazione delle infrastrutture di ricarica eseguite congiuntamente ad alcuni interventi superbonus;
- la Sezione IV – (righi da E61 a E62) riguarda le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta per gli interventi di risparmio energetico;
- la Sezione V – (righi da E71 a E72) riguarda i dati per fruire delle detrazioni d’imposta per canoni di locazione;
- la Sezione VI – (righi da E81 a E83) riguarda i dati per fruire di altre detrazioni d’imposta (per es. spese per il mantenimento dei cani guida).
Per beneficiare della detrazione d’imposta per le spese del commercialista, i soggetti interessati dovranno effettuare il pagamento mediante sistemi “tracciabili” ed inserendo i costi sostenuti nella dichiarazione dei redditi.