Contributo caro bollette 2023: con la pubblicazione della circolare n. 4/E del 23 febbraio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle previsioni della Legge di Bilancio 2023, riguardanti l’introduzione del contributo straordinario contro il caro bollette per il 2023 ed, in particolare di:
- le modifiche apportate all’ambito soggettivo e alla base imponibile del contributo straordinario di cui all’art. 37, comma 120, del decreto legge n. 21 del 2022;
- le previsioni di coordinamento che scaturiscono da queste modifiche, apportate con la Legge di Bilancio 2023, di cui all’art. 37, comma 121, del decreto legge n. 21 del 2022.
La suddetta circolare dell’Agenzia delle Entrate, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo, fa riferimento a quanto viene disposto nelle disposizioni contenute all’interno dell’art. 1, commi da 115 a 121, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.
Contributo caro bollette 2023: ecco le modifiche che sono state apportate all’ambito soggettivo e alla base imponibile
In seguito all’introduzione di un ultimo periodo all’interno dell’art. 37, comma 1, del decreto Ucraina, è stato delimitato l’ambito applicativo dei soggetti che sono obbligati a versare il contributo caro bollette 2023.
In particolare, il contributo straordinario “è dovuto se almeno il 75 per cento del volume d’affari dell’anno 2021 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti“.
Perciò, i soggetti che hanno svolto in via non esclusiva una delle attività previste all’interno del comma 131 e che sono in possesso dei requisiti che sono stati disposti nelle circolari n. 22/E e n. 25/E del 2022, pubblicate da parte dell’Agenzia delle Entrate, dovranno verificare se il proprio volume d’affari relativo al periodo d’imposta 2021 sia riconducibile alle suddette attività in misura superiore o inferiore al 75%.
Oltre all’ambito soggettivo, sono stati forniti dei chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate anche per quanto riguarda la base imponibile del contributo straordinario.
Nello specifico, l’art. 55, comma 1, lett. b), del decreto Aiuti ha apportato delle modifiche all’art. 37, comma 2, primo periodo, del decreto Ucraina, andando a specificare che la base imponibile del contributo può essere calcolata nel seguente modo:
“Incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021“.
Questa modifica porta ad un’estensione del periodo temporale, alla quale segue un cambiamento del secondo periodo, che ora dispone quanto segue:
“In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero”.
Date queste novità, deve essere modificato anche il criterio per la determinazione della base imponibile da parte dei soggetti obbligati al versamento del contributo straordinario. In particolare:
- non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali;
- non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini dell’IVA.
Il comma 121 della Legge di Bilancio 2023 disciplina le modalità di versamento del maggiore contributo dovuto e le modalità di recupero del contributo versato e non dovuto, prevedendo che:
- qualora l’ammontare del contributo risulta maggiore di quello complessivamente dovuto, il versamento dell’importo residuo deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023;
- qualora l’ammontare del contributo risulta minore di quello complessivamente dovuto, il maggiore importo versato può essere utilizzato in compensazione.