Nuovo contributo di solidarietà 2023: con la pubblicazione della circolare n. 4/E del 23 febbraio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle previsioni della Legge di Bilancio 2023, riguardanti l’introduzione del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 ed, in particolare a:

  • l’ambito soggettivo;
  • la determinazione della base imponibile e dell’ammontare del contributo dovuto;
  • il versamento e il rapporto con le altre imposte erariali.

La suddetta circolare dell’Agenzia delle Entrate, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo, fa riferimento a quanto viene disposto nelle disposizioni contenute all’interno dell’art. 1, commi da 115 a 121, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.

Nuovo contributo di solidarietà 2023: ecco i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’ambito soggettivo, la base imponibile e l’ammontare del contributo, il versamento e la relazione con le altre imposte

Sono obbligati al versamento del nuovo contributo di solidarietà 2023 i soggetti che esercitano una o più delle seguenti attività all’interno del territorio dello Stato:

  • produzione di energia elettrica, produzione di gas metano ed estrazione di gas naturale, per la successiva vendita;
  • rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale;
  • produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
  • importazione a titolo definitivo, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano e prodotti petroliferi;
  • introduzione nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi provenienti da altri Stati dell’Unione Europea.

In particolare, ecco quali sono i codici ATECO obbligati al versamento del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023:

  • 06.20.00 “Estrazione di gas naturale”;
  • 19.20.10 “Raffinerie di petrolio”;
  • 19.20.20 “Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)”;
  • 19.20.30 “Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento”;
  • 19.20.90 “Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati”;
  • 35.11.00 “Produzione di energia elettrica”;
  • 35.14.00 “Commercio di energia elettrica”;
  • 35.21.00 “Produzione di gas”;
  • 35.23.00 “Commercio di gas distribuito mediante condotte”;
  • 46.71.00 “Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento”;
  • 47.30.00 “Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione”.

Il contributo sarà dovuto nel caso in cui tali soggetti abbiano conseguito un ammontare di ricavi pari ad almeno il 75% del fatturato complessivo, nel periodo d’imposta 2022.

Sono escluse dal pagamento del nuovo contributo di solidarietà 2023, invece:

  • le imprese che svolgono attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti;
  • le microimprese e le piccole imprese (meno di 50 occupati e fatturato non superiore a 10 milioni di euro) che esercitano l’attività riconducibile al codice ATECO 47.30.00 “Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione”.

Per quanto riguarda la base imponibile del contributo, l’art. 1, comma 116, della Legge di Bilancio 2023, prevede che:

“Sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle società relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022”.

Per quanto riguarda i soggetti con periodi d’imposta coincidenti con l’anno solare, alla base imponibile, che si ottiene dalla sottrazione della media del reddito dei periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, maggiorata del 10%, al reddito relativo al periodo d’imposta 2022, verrà applicata un’aliquota pari al 50%.

Il nuovo contributo di solidarietà 2023 deve essere versato in un’unica soluzione, entro i seguenti termini:

  • entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 (30 giugno 2023), per i soggetti in cui il periodo d’imposta coincide con l’anno solare e che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
  • entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio, per i soggetti che lo approvano oltre i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
  • entro il 30 giugno 2023, per i soggetti in cui il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare.