Arriva ILIA la nuova imposta locale immobiliare autonoma che andrà a sostituire l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica – IMU. La novità che modifica le regole sui tributi di natura patrimoniale è stata introdotta dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Che cos’è l’ILIA e chi la deve pagare?

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha istituito l’imposta ILIA disciplinata nell’articolo 1 della legge 14 novembre 2022, n. 17. La nuova imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) operativa nel territorio regionale, a partire dalla data del 1° gennaio 2023, andrà a sostituire l’imposta municipale propria (IMU).

Con decorrenza dal 1° gennaio 2023 in una parte d’Italia sono cambiate le regole per l’applicazione dell’imposta sugli immobili. Entra in gioco una nuova tassazione sugli immobili che assorbirà l’Imposta Municipale Unica – IMU.

 Le regole sui tributi di natura patrimoniale sono state modificate nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Fino ad ora, si tratta di una disposizione applicata solo nella Regione autonoma. D’altra parte, disposizioni simili sono già state prese in passato. Si è parlato della prima Imposta Comunale sugli immobili (ICI), sostituita a sua volta dall’Imposta Municipale Unica (IMU) e ora, è la volta dell’Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA).

Il punto, in realtà, è che si tratta sempre di una tassazione che grava sull’immobile, con possibilità di esonero per l’abitazione principale appartenente a una categoria catastale non di lusso.

Peraltro, nella nuova imposta sono presenti le medesime agevolazioni contenute nell’Imposta Municipale Unica (IMU), per cui i contribuenti possono richiedere anche la riduzione dell’imposta nella misura del 50 per cento, per gli edifici di pertinenza storica.

Nello specifico, l’articolo 19 della Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 recita:

“Per quanto attiene al versamento, alla riscossione, all’accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell’imposta, si rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU in quanto compatibili.”.

In altre parole, la Regione autonoma ha provveduto a inserire una nuova forma di tassazione surrogando quella già esistente. Alla fine, cambia la faccia non la sostanza. Le regole normative sulla nuova imposta dell’Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) sono presente nella Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17.

Quale codice tributo per dell’Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) 2023?

L’Agenzia delle Entrate ha provveduto a predisporre l’istituzione dei codici tributo per permettere il pagamento dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), tramite il modello F24, secondo le regole normative contenute nell’articolo 1 della legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17.

L’Agenzia fiscale della pubblica Amministrazione nella Risoluzione n. 10/E del 24 febbraio 2023, per consentire la regolarizzazione delle somme dovute a titolo di ILIA attraverso il modello ha istituito i seguenti codici tributo, quali:

  • “5900 – ILIA abitazione principale e pertinenze;
  • 5901 – ILIA fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata;
  • 5903 – ILIA per fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • 5904 – ILIA per i terreni;
  • 5905 – ILIA per le aree fabbricabili;
  • 5906 – ILIA per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D e STRUMENTALI;
  • 5907 – ILIA per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D e NON STRUMENTALI;
  • 5908 – ILIA per i fabbricati strumentali all’attività economica diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D;
  • 5909 – ILIA per gli altri immobili;
  • 5910 – per interessi da attività di accertamento;
  • 5911 – per sanzioni da attività di accertamento”.

Nell’ipotesi di ravvedimento, sanzioni e interessi andranno regolarizzate insieme all’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA).

Nella fase della stesura o compilazione del modello F24, i codici tributo di riferimento sono presenti nella sezione dedicata “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in correlazione dell’importo delle somme da segnalare nella fila “importi a debito versati”.

L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 10/E del 24 febbraio 2023, ha spiegato che l’efficacia operativa di tale provvedimento inizia a decorrere dal 1° marzo 2023.