ANF istruzioni INPS: con la pubblicazione del messaggio n. 795 del 23 febbraio 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative per quanto riguarda le modalità di compilazione del flusso Uniemens e le istruzioni contabili in merito all’assegno per il nucleo familiare a carico delle gestioni dei Fondi di solidarietà e del FIS (Fondo d’Integrazione Salariale).
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento a quanto era stato comunicato all’interno del precedente messaggio n. 4167 del 17 novembre 2022 e fornisce delle integrazioni rispetto alle informazioni che erano state previste al suo interno.
Per avere maggiori dettagli su quanto era stato comunicato all’interno del precedente messaggio dell’INPS, ti consiglio di andarti a leggere il nostro articolo di approfondimento sulla questione, pubblicato sempre qui su Tag24.
ANF istruzioni INPS su come compilare il flusso Uniemens ai fini del conguaglio degli assegni per il nucleo familiare che vengono erogati ai lavoratori che beneficiano dell’assegno di integrazione salariale
L’INPS, attraverso la pubblicazione del precedente messaggio del 17 novembre 2022 e con le precedenti circolari n. 29 del 21 febbraio 2022 e n. 37 del 7 marzo 2022, ha fornito le indicazioni operative per quanto riguarda le modalità di esposizione del conguaglio degli ANF che vengono erogati ai lavoratori che beneficiano dell’assegno di integrazione salariale, il quale è garantito da:
- i Fondi di solidarietà di cui agli art. 26 e 40 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015;
- il Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui all’art. 39 del decreto legislativo sopra citato, così come modificato dall’art. 1, comma 212, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021.
Con il presente messaggio, poi, l’Istituto ha fornito dei chiarimenti in merito ed ha precisato che il codice causale già in uso “L023” assume il significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212, della legge 234/2021 – Assegno di integrazione salariale” e deve essere inserito all’interno del flusso Uniemens dai datori di lavoro per il conguaglio degli assegni per il nucleo famliare che vengono erogati ai lavoratori beneficiari dell’assegno di integrazione salariale.
Inoltre, l’INPS precisa che:
“Dal 1° marzo 2022, la predetta tutela ANF è riconosciuta in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico, in ragione delle novità contenute nel D.lgs 29 dicembre 2021, n. 230, in materia di Assegno unico e universale per i figli a carico”.
In particolare, i suddetti datori di lavoro dovranno procedere con la compilazione dell’elemento <InfoAggcausaliContrib>, seguendo le seguenti modalità:
- all’interno dell’elemento <CodiceCausale> dovranno indicare il nuovo codice causale “L123“, avente il significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212, della legge 234/2021- Assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà”, sia per quanto riguarda il conguaglio relativo al mese corrente che per quanto riguarda quello relativo agli ANF arretrati, ovvero corrisposti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 fino al mese precedente;
- all’interno dell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovranno inserire il codice identificativo (ticket), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo;
- all’interno dell’elemento <AnnoMeseRif> dovranno indicare l’AnnoMese di riferimento;
- all’interno dell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovranno indicare l’importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.
Per quanto riguarda, infine, le istruzioni contabili che sono state fornite dall’INPS in merito agli assegni per il nucleo familiare che vengono erogati sulle prestazioni relative agli assegni di integrazione salariale per contratto di solidarietà e che, dunque, vengono dichiarati all’interno del flusso Uniemens con il nuovo codice conguaglio “L123”, si dovrà fare riferimento ai conti di onere corrispondenti, che sono stati introdotti mediante la pubblicazione delle precedenti circolari dell’Istituto.