Finanziamenti agevolati Confidi: l’art. 10 bis, comma 1, del decreto legge del 27 gennaio 2022 prevede la possibilità per i confidi di utilizzare le risorse che sono state erogate grazie alle disposizioni previste all’interno dell’art. 1, comma 54 della legge del 27 dicembre 2013.
Finanziamenti agevolati Confidi: che cosa sono, a chi spettano, requisiti, caratteristiche e importo
In particolare, si tratta di un finanziamento agevolato che viene erogato dai Confidi alle piccole e medie imprese (PMI) che operano su tutto il territorio nazionale e in tutti i settori di attività economica.
Inoltre, queste imprese dovranno possedere i seguenti requisiti per poter accedere alle risorse stanziate:
- essere iscritte al Registro delle Imprese;
- essere classificate di piccola e media dimensione (PMI), in base alle disposizioni che sono previste all’interno dell’allegato I al regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014, pubblicato dalla Commissione Europea, e all’interno del decreto del Ministro della attività produttive del 18 aprile 2005, recante “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”, successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 238 del 12 ottobre 2005;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- non essere in stato di scioglimento o di liquidazione.
I criteri e le modalità per la concessione di questi finanziamenti sono disciplinate all’interno del decreto del 9 dicembre 2022.
La normativa vigente in materia prevedono la concessione di finanziamenti agevolati da parte dei Confidi con le seguenti caratteristiche:
- un importo non superiore a 100.000 euro, nel caso in cui quest’ultimo venga erogato dai confidi minori;
- una quota parte del finanziamento agevolato concesso a valere sulle risorse pubbliche, non superiore all’80% dell’importo totale;
- un tasso di interesse pari allo 0%;
- un limite massimo per quanto riguarda il credito erogabile a valere sulle risorse pubbliche per la singola PMI beneficiaria pari al 5% dell’ammontare delle risorse pubbliche che vengono assegnate al Confidi.
La quota residua del finanziamento, di importo minimo pari al 20% dell’importo totale dello stesso, viene concessa a valere sulle risorse proprie del Confidi, il quale:
- non può avvalersi di strumenti di mitigazione del rischio a valere su risorse pubbliche;
- può applicare un tasso di interesse per la remunerazione del rischio assunto a proprio carico.
Sull’importo totale del finanziamento agevolato, invece, il Confidi potrà applicare una commissione a copertura dei costi amministrativi, di istruttoria e di gestione, entro il limite massimo dello 0,5% dell’importo del finanziamento stesso.
“L’incentivo viene concesso a valere sulle risorse pubbliche erogate in attuazione dell’articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013, nei limiti di quanto previsto dai regolamenti de minimis in vigore. Per il calcolo dell’ammontare delle agevolazioni, in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), si applica la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02)”.
In particolare, la quota di finanziamento agevolato viene concessa nei limiti previsti da:
- il Regolamento (UE) n. 1407 del 2013, in favore delle imprese che operano nei settori diversi dalla produzione primaria di prodotti agricoli e dalla pesca e acquacoltura;
- il Regolamento (UE) n. 1408 del 2013, in favore delle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- il Regolamento (UE) n. 717 del 2014, in favore delle imprese che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
Per quanto riguarda il tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti agevolati che vengono erogati da parte dei Confidi, la normativa vigente in materia dispone quanto segue:
“È utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso di base una maggiorazione in termini di punti base, a seconda del rating delle PMI beneficiarie, conformemente a quanto previsto dalla predetta Comunicazione”.