Benefici in favore dei lavoratori sordomuti e invalidi: tali soggetti possono presentare una domanda, mediante l’apposito servizio online che viene messo a disposizione sul sito web dell’INPS, in modo da ottenere il riconoscimento del beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa a fini pensionistici e contributivi.
Andiamo a vedere insieme di che cosa si tratta, quali sono i requisiti necessari e come fare domanda per il riconoscimento dei benefici.
Benefici in favore dei lavoratori sordomuti e invalidi: che cos’è, a chi spettano, come funzionano e come fare domanda
L’art. 80, comma 3, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, riconosce, a partire dal 2002, un beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa in favore dei lavoratori sordomuti e degli invalidi per qualsiasi causa.
Tale beneficio viene erogato, previa apposita richiesta da parte dei soggetti interessati, per ogni anno di servizio effettivamente reso (fino ad un massimo di 5 anni) presso:
- pubbliche amministrazioni;
- aziende private;
- aziende cooperative.
Possono usufruire dei benefici previsti dalla suddetta normativa i lavoratori sordomuti e gli invalidi che presentano:
- un’invalidità superiore al 74%;
- un’invalidità riconducibile alle prime 4 categorie della tabella A allegata al Testo Unico delle norme in materia di pensione di guerra (decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 30 dicembre 1981).
La maggiorazione di 2 mesi di contribuzione figurativa non viene accreditata sulla posizione assicurativa, ma viene attribuita all’atto della liquidazione della pensione o del supplemento.
Il calcolo dell’importo, inoltre, prevede l’aumento proporzionale di un sesto del numero delle settimane di lavoro effettivamente svolte, nel caso in cui si tratti di periodi inferiori ad un anno.
Per poter ottenere i benefici previsti dalla legge vigente in materia, i lavoratori sordomuti e gli invalidi per qualsiasi causa, con un’invalidità superiore al 74%, dovranno presentare un’apposita domanda all’INPS.
La richiesta da parte dei soggetti interessati dovrà essere fatta pervenire all’Istituto in concomitanza con la presentazione della domande per la concessione della pensione.
Nello specifico, alla domanda dovrà essere allegata la documentazione idonea ad attestare la sussistenza delle condizioni sanitarie che sono richieste dalla legge.
Le regole di invio delle domande per i benefici sono differenti, invece, nel caso in cui questi debbano essere riconosciuti ai lavoratori iscritti alla gestione esclusiva ex INPDAP. In questo caso, infatti, l’istanza dovrà essere presentata al datore di lavoro.
Ecco che cosa recita il disegno di legge che fornisce un’interpretazione dell’art. 80, comma 3, della legge n, 388 del 23 dicembre 2000
Il disegno di legge, d’iniziativa dei senatori Valpiana, Russo Spena, Confalonieri, Giannini, Liotta e Nardini, e comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica il 5 maggio 2006, fornisce un’interpretazione autentica per quanto riguarda ciò che viene disciplinato all’interno dell’art. 80, comma 3, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, in materia di riconoscimento di benefici ai sordomuti e agli invalidi.
In particolare, il disegno di legge dispone quanto segue:
“Il comma 3 dell’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che il beneficio contributivo ivi previsto a favore degli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è riconosciuto a prescindere dalla data di riconoscimento della citata percentuale di invalidità ed è riferito all’intera vita lavorativa del soggetto beneficiario.
Il comma 3 dell’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta altresì nel senso che la maggiorazione contributiva di cui al comma 1 è riconosciuta sia al fine del diritto, sia al fine della misura della pensione”.