Bonus, i piccoli interventi in edilizia libera sono da provare con l’autocertificazione ai fini della cessione dei crediti d’imposta o dello sconto in fattura. È questo, per l’Agenzia delle entrate, il documento ammissibile per i lavori che sono iniziati prima del 17 febbraio scorso, giorno di entrata in vigore del decreto che ha bloccato le due opzioni di beneficio fiscale applicate al superbonus e agli altri bonus edilizi. L’adempimento, consiste nel predisporre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti, per l’appunto, l’avvio dei piccoli interventi in data massima del 16 febbraio 2023. Si tratta di una conferma relativa agli adempimenti dei documenti necessari da presentare all’Agenzia delle entrate, in quanto l’autodichiarazione era prevista anche prima che entrasse in vigore il decreto legge numero 11 del 2023. Tuttavia, l’adempimento non è di semplice prova ai fini della determinazione della data di inizio dei lavori, pertanto l’Agenzia delle entrate invita a fare attenzione alle false attestazioni.
Bonus, i piccoli interventi in edilizia libera da provare con autocertificazione: ecco cosa sapere
Per provare che i piccoli interventi in edilizia libera siano iniziati prima del 17 febbraio 2023, giorno di entrata in vigore del decreto legge numero 11 che ha bloccato la circolazione dei crediti e l’applicazione dello sconto in fattura sui bonus edilizi, è necessario il documento dell’autocertificazione. Tra i lavori ammissibili in edilizia libera ai fini del bonus vi è quello dell’installazione delle pompe di calore con potenza termica non oltre i 12 kW, o la predisposizione di pannelli fotovoltaici negli immobili, purché realizzati in zone nono rientranti nei centri storici. Tuttavia, con l’autodichiarazione non sarebbe semplice provare che l’inizio degli interventi sia avvenuto effettivamente in data anteriore al 17 febbraio scorso ai fini dell’ammissibilità dello sconto in fattura o della cessione dei crediti d’imposta poi bloccati dal decreto del governo per inizi dei lavori a partire da questa data. Le difficoltà derivano dalla mancanza, tra i documenti necessari, della Cila, la dichiarazione di avvio degli interventi, da presentare al Comune dell’immobile interessato ai lavori. Da ciò, quindi, ne deriva che anche la firma del contratto con l’impresa che deve eseguire gli interventi o con i fornitori dei prodotti necessari ai lavori o, ancora, il versamento di un acconto con emissione della fattura diverrebbero non certi per stabilire in quale data gli interventi sono iniziati effettivamente. Mentre, può essere più utile per questa finalità, conservare le istanze presentata al Comune, ad esempio per l’occupazione del suolo pubblico se si è utilizzato un piccolo ponteggio per fare i lavori o quella per l’accesso dei mezzi di trasporto che consegnano i materiali al cantiere nelle zone in cui viga il divieto di transito perché a traffico limitato. Anche se è bene distinguere i casi in cui la sola consegna dei prodotti coincida o meno con l’avvio effettivo dei lavori.
Come si compila il documento necessario per cessione crediti e sconto in fattura prima del 17 febbraio 2023
In tutti i casi, l’Agenzia delle entrate per i piccoli lavori in edilizia libera, ai fini delle agevolazioni dello sconto in fattura e della cessione del credito di imposta, richiede – in sede di controllo – la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà secondo quanto prevede l’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica numero 445 del 2000, con applicazione di eventuali e pensanti sanzioni nel caso in cui siano state sottoscritte dichiarazioni mendaci. Nel documento richiesto, infatti, deve essere riportata la data effettiva di inizio degli interventi e se i lavori stessi rientrino nei bonus edilizi che danno origine ai vantaggi fiscali. Per la presentazione di questo documento è sufficiente la compilazione in carta libera, con firma dell’interessato, e indicazione di fatti, stati e qualità personali a diretta conoscenza di chi sottoscriva il documento o di altri soggetti dei quali, chi sottoscrive, ne sia a conoscenza. Inoltre, in questo caso, l’autodichiarazione non necessità di essere autenticata, in quanto già sottoscritta e presentata insieme a fotocopia del documento di identità del dichiarante.