Fondo di solidarietà trasporto aereo: con la pubblicazione del messaggio n. 757 del 21 febbraio 2023 l’INPS ha comunicato la riapertura dei termini relativi alle domande di accesso alla prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, fornendo le istruzioni operative e contabili su come procedere.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle domande di accesso alla CIGS che sono state presentate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 settembre 2022.
Fondo di solidarietà trasporto aereo: ecco le istruzioni operative dell’INPS sulla scelta della modalità di pagamento e su cosa deve fare l’azienda per ricevere il conguaglio della CIGS anticipata
Come è stato riportato anche all’interno della circolare n. 4 del 16 gennaio 2023, che è stata pubblicata dall’INPS e che è possibile andare ad approfondire nel seguente articolo, pubblicato sempre qui su Tag24, l’art. 9, comma 5, del decreto legge n. 198 del 29 dicembre 2022 (c.d. decreto Milleproroghe) ha previsto che:
“Le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di integrazione salariale straordinaria, a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 30 settembre 2022, siano ritenute validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza previsto dall’articolo 7, comma 8, del D.I. 7 aprile 2016, n. 95269 (ossia 60 giorni successivi all’adozione del decreto ministeriale di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale)”.
Il secondo periodo dello stesso comma, invece, dispone che:
“In deroga a quanto disposto dall’articolo 5, comma 8, del D.I. n. 95269/2016, le prestazioni integrative di cui trattasi possono essere anticipate ai lavoratori direttamente dalle aziende e da queste ultime recuperate secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte”.
A tal proposito, è stato previsto lo stanziamento di una somma di importo pari a 39,1 milioni di euro, a copertura del finanziamento delle suddette prestazioni.
Pertanto, le aziende interessate sono state invitare dall’INPS a comunicare la scelta della modalità di pagamento delle domande rimesse in termini, entro 7 giorni dalla data della richiesta.
In particolare, le aziende dovranno comunicare all’Istituto se:
- anticipare il pagamento, avvalendosi della possibilità di recuperare le somme secondo la legge vigente in materia di conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte;
- chiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS;
- avvalersi di entrambe le modalità di pagamento.
Il pagamento sarà effettuato ogni mese dall’INPS nel caso in cui l’azienda non abbia comunicato la modalità scelta entro 7 giorni dalla richiesta dell’Istituto oppure quando quest’ultima opta per il pagamento diretto.
Le aziende che, invece, hanno deciso di anticipare il pagamento, riceveranno l’approvazione della domanda relativa al conguaglio da parte del Comitato amministratore del Fondo, con notifica via PEC, nella quale verranno comunicati il numero di autorizzazione e il codice conguaglio da inserire all’interno del flusso Uniemens.
Nello specifico, l’azienda interessata dovrà trasmettere i file mensili contenenti le informazioni necessarie ai fini della determinazione della prestazione che gli spetta, compresa anche quella relativa alla prestazione integrativa anticipata ai lavoratori.
Dopodiché, la Filiale Metropolitana di Roma Eur comunicherà all’azienda per ogni autorizzazione CIGS l’importo da conguagliare con l’indicazione della modalità di pagamento scelta.
Per quanto riguarda, infine, le modalità di esposizione della prestazione integrativa a conguaglio all’interno del flusso Uniemens, i datori di lavoro dovranno indicare:
- il numero di autorizzazione all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>;
- il nuovo codice causale “L905”, avente il significato di “Conguaglio prestazione integrativa CIGS D.L. 198/2022”, all’interno dell’elemento <CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/ <CongCIGSAltCaus>;
- l’importo autorizzato da recuperare all’interno dell’elemento <CongCIGSAltImp>.