Contributi volontari: con la pubblicazione della circolare n. 22 del 20 febbraio 2023 l’INPS ha comunicato gli importi aggiornati per quanto riguarda i contributi dovuti per l’anno 2023 dai seguenti soggetti:
- i lavoratori dipendenti non agricoli;
- i lavoratori autonomi;
- i lavoratori iscritti alla Gestione separata.
La suddetta circolare dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alla variazione annuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che è stata disposta dall’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica).
Contributi volontari: ecco tutti gli importi aggiornati per l’anno 2023 pubblicati dall’INPS per ciascuna categoria di lavoratori
In seguito alla comunicazione dell’ISTAT nella quale la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo di gennaio-dicembre 2021 e il periodo gennaio-dicembre 2022, è stata pari al +8,1%, l’INPS ha definito quali sono gli importi aggiornati dovuti per l’anno 2023 per quanto riguarda il versamento dei contributi volontari.
L’art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 184 del 30 aprile 1997 dispone che:
“L’importo minimo settimanale della retribuzione su cui calcolare il contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni”.
A tal proposito, quindi, per l’anno 2023:
- la retribuzione minima settimanale è pari a 227,18 euro;
- la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% è pari a 52.190 euro;
- il massimale della base contributiva e pensionabile, che deve essere applicato ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non precedente alla data del 1° gennaio 1996 o che abbiano esercitato l’opzione per il sistema pensionistico contributivo, è pari a 113.520 euro.
Dunque, per quanto riguarda l’anno 2023, l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli è pari a:
- il 33% della retribuzione percepita, per quanto riguarda i lavoratori che sono autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995;
- il 27,87% della retribuzione percepita, per quanto riguarda i lavoratori che sono autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995.
Restano invariate le aliquote per la contribuzione obbligatoria dovute dai lavoratori iscritti a:
- l’evidenza contabile separata del FPLD (33%);
- il Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. (33%);
- il Fondo Volo.
A questi ultimi, in particolare, verrà applicata un’aliquota differenziata a seconda dei seguenti casi:
- aliquota contributiva pari al 40,82% per:
- i soggetti iscritti al Fondo Volo con più di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995;
- i soggetti iscritti al Fondo Volo con meno di 18 anni di anzianità contributiva che non hanno aderito ai Fondi complementari;
- aliquota contributiva pari al 37,70% per i soggetti iscritti al Fondo, con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che hanno aderito ai Fondi complementari;
- aliquota contributiva pari al 38% per i soggetti iscritti al Fondo Volo dopo il 31 dicembre 1995, privi di anzianità contributiva.
Ecco, infine, qual è l’importo dei contributi volontari dovuti dagli altri soggetti per l’anno 2023:
- gli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST) dovranno versare un’aliquota IVS pari al 32,65%;
- i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) o all’evidenza contabile separata dello stesso, dovranno versare un’aliquota IVS pari al 33%;
- gli artigiani dovranno versare un’aliquota IVS pari a:
- il 24%, qualora si tratti di titolari di qualunque età e di collaboratori di età superiore a 21 anni;
- il 23,25%, qualora si tratti di collaboratori di età non superiore a 21 anni;
- gli esercenti attività commerciali (commercianti) dovranno versare un’aliquota IVS pari a:
- il 24,48%, qualora si tratti di titolari di qualunque età e di collaboratori di età superiore a 21 anni;
- il 23,73%, qualora si tratti di collaboratori di età non superiore a 21 anni;
- gli iscritti alla Gestione separata dovranno versare un’aliquota IVS pari a:
- il 25%, qualora si tratti di professionisti;
- il 33%, qualora si tratti di collaboratori o di figure assimilate.