Enasarco e anzianità contributiva: con la pubblicazione del messaggio n. 730 del 20 febbraio 2023 l’INPS ha fornito delle precisazioni in merito alla concorrenza della contribuzione Enasarco in ordine alla determinazione dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Pensioni, fa riferimento a quanto viene disposto all’interno dell’art. 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995.
Enasarco e anzianità contributiva: l’INPS ha fornito dei chiarimenti sul calcolo contributivo ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva
La normativa in oggetto, in vigore a partire dal 1° gennaio 1996, ha introdotto all’interno del nostro ordinamento giuridico nazionale il massimale della base contributiva e pensionabile.
Per tale motivo, dunque, i lavoratori che rientrano nel sistema pensionistico contributo non hanno l’obbligo di versare i contributi previdenziali per quanto riguarda la retribuzione percepita oltre il limite che viene fissato con cadenza annuale.
Superata tale soglia, perciò, la parte eccedente non verrà considerata ai fini del calcolo delle prestazioni pensionistiche.
A tal proposito, infatti, la suddetta norma prevede che:
“Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l’opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell’articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell’opzione, l’Istituto, nell’ambito delle indicazioni amministrative applicative della disposizione in esame ha chiarito, nella circolare n. 42/2009, come la contribuzione versata anteriormente al 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria, anche se diversa da quella di iscrizione all’1.1.96, comporta la non applicazione del massimale contributivo, facendo dunque riferimento alle gestioni pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e delle Casse per i liberi professionisti”.
In particolare, rientrano nell’accezione di anzianità contributiva:
- i contributi obbligatori versati per l’attività di lavoro svolta, in Italia o all’estero, riferita a:
- il lavoro dipendente, privato o pubblico;
- il lavoro autonomo (con versamenti di contributi, in tale caso, presso le rispettive Casse di previdenza);
- i periodi di contribuzione figurativa, da riscatto, da trasferimenti gratuiti e onerosi;
- la contribuzione volontaria.
I dubbi ai quali l’INPS ha tentato di fornire una risposta riguardano la questione relativa alla valutazione della contribuzione che è stata versata in data precedente al 1996 nei confronti dell’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Enasarco), ai fini del sistema pensionistico applicabile ai soggetti interessati.
A tal proposito, dunque, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha precisato che:
“La natura integrativa della contribuzione versata all’Enasarco – che, peraltro, non può essere oggetto di ricongiunzione con quella versata in AGO e nelle forme esclusive e sostitutive, né può essere utilizzata ai fini del cumulo o della totalizzazione – fa sì che la stessa non rilevi ai fini della determinazione dell’anzianità assicurativa ante 1° gennaio 1996″.
Perciò, anche con il parere che è stato fornito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INPS ha comunicato ai contribuenti che la sola contribuzione versata all’Enasarco in data precedente al 31 dicembre 1995 non risulta sufficiente ai fini della costituzione dell’anzianità contributiva.
In tale circostanza, dunque, sarà applicato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall’art. 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della legge n. 335 del 1995.
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