Enasarco e anzianità contributiva: con la pubblicazione del messaggio n. 730 del 20 febbraio 2023 l'INPS ha fornito delle precisazioni in merito alla concorrenza della contribuzione Enasarco in ordine alla determinazione dell'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Pensioni, fa riferimento a quanto viene disposto all'interno dell'art. 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della legge n. 335 dell'8 agosto 1995.
La normativa in oggetto, in vigore a partire dal 1° gennaio 1996, ha introdotto all'interno del nostro ordinamento giuridico nazionale il massimale della base contributiva e pensionabile.
Per tale motivo, dunque, i lavoratori che rientrano nel sistema pensionistico contributo non hanno l'obbligo di versare i contributi previdenziali per quanto riguarda la retribuzione percepita oltre il limite che viene fissato con cadenza annuale.
Superata tale soglia, perciò, la parte eccedente non verrà considerata ai fini del calcolo delle prestazioni pensionistiche.
A tal proposito, infatti, la suddetta norma prevede che:
In particolare, rientrano nell'accezione di anzianità contributiva:
I dubbi ai quali l'INPS ha tentato di fornire una risposta riguardano la questione relativa alla valutazione della contribuzione che è stata versata in data precedente al 1996 nei confronti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Enasarco), ai fini del sistema pensionistico applicabile ai soggetti interessati.
A tal proposito, dunque, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha precisato che:
Perciò, anche con il parere che è stato fornito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'INPS ha comunicato ai contribuenti che la sola contribuzione versata all'Enasarco in data precedente al 31 dicembre 1995 non risulta sufficiente ai fini della costituzione dell'anzianità contributiva.
In tale circostanza, dunque, sarà applicato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall'art. 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della legge n. 335 del 1995.
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