Calcio femminile Fondo sportivi professionisti: con la pubblicazione della circolare n. 24 del 20 febbraio 2023 l’INPS ha comunicato l’estensione dell’obbligo di iscrizione al Fondo pensione sportivi professionisti a partire dal 1° luglio 2022, in seguito al passaggio al professionismo sportivo del calcio femminile relativamente al Campionato di Serie A.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle disposizioni normative e amministrative che sono state introdotte dal Consiglio Federale della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC).
Calcio femminile Fondo sportivi professionisti: le istruzioni dell’INPS su iscrizione al Fondo e obblighi contributivi, in seguito al passaggio al professionismo sportivo per il Campionato di Serie A
Mediante la pubblicazione della delibera n. 353 del 9 novembre 2020 la FIGC ha previsto a partire dalla stagione 2022/2023 l’introduzione del professionismo sportivo nel calcio femminile, per quanto riguarda le atlete che militano nel Campionato di Serie A, organizzato dalla Divisione Calcio Femminile della Serie A.
In seguito, con la delibera del 26 aprile 2022, sono state poi ridisegnate le norme che disciplinavano la materia, in modo da adeguarle al professionismo femminile, e permettere la loro entrata in vigore a partire dal 1° luglio 2022.
Per quanto riguarda le regole per l’acquisizione dello status di sportivo professionista, vengono considerate le disposizioni che sono previste all’interno dell’art. 2, della legge n. 91 del 1981, il quale dispone quanto segue:
“Ai fini dell’applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica”.
In sostanza, le società sportive presso le quali prestano la propria attività i suddetti lavoratori, sia con rapporto di lavoro subordinato che con rapporto di lavoro autonomo, dovranno rispettare gli adempimenti contributivi in favore del Fondo pensione sportivi professionisti (FPSP).
A tal proposito, la normativa vigente in materia stabilisce che l’obbligo di iscrizione al suddetto Fondo debba essere effettuato a partire dal 1° luglio 2022 da parte dei seguenti lavoratori subordinati o autonomi, che prestano la propria attività presso delle società sportive professionistiche che sono iscritte al Campionato di Serie A di calcio femminile:
- i direttori sportivi;
- i direttori tecnici;
- le atlete calciatrici;
- gli allenatori;
- i preparatori atletici.
In seguito all’iscrizione, è previsto l’obbligo relativo al versamento dei contributi e degli oneri di natura informativa correlati all’iscrizione al FPSP, i quali devono essere versati interamente dal datore di lavoro, anche nei rapporti di lavoro di tipo autonoma, ma con il diritto di rivalsa sulla quota effettivamente a carico del lavoratore.
Nello specifico, la contribuzione previdenziale relativa all’assicurazione IVS, pari al 33% della retribuzione o del compenso imponibile del lavoratore, dovrà essere versata nella seguente maniera:
- una quota pari al 23,81% a carico del datore di lavoro o del committente;
- una quota pari al 9,19% a carico del lavoratore subordinato o autonomo.
Il calcolo contributivo, a partire dalla retribuzione giornaliera che viene corrisposta al lavoratore, dovrà essere effettuato tenendo conto dell’anzianità assicurativa di quest’ultimo.
In particolare:
- per quanto riguarda gli sportivi professionisti “nuovi iscritti” privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996, il contributo IVS viene calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall’articolo 2, comma 18 (secondo periodo), della legge n. 335 dell’8 agosto 1995;
- per quanto riguarda gli sportivi professionisti “vecchi iscritti” aventi anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, il contributo IVS viene calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, diviso per 312.