Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia: la prestazione di disoccupazione per i lavoratori che sono stati licenziati da aziende edili e aziende artigiane, disciplinata dalla legge n. 427 del 6 agosto 1975, viene riconosciuta a quei lavoratori che sono stati allontanati dalla propria attività lavorativa per delle cause che sono imputabili all’impresa.

Perciò, sono esclusi, dalla fattispecie di questa indennità tutti quei lavoratori che sono stati licenziati per situazioni come:

  • il licenziamento per giusta causa;
  • le dimissioni.

Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia: che cos’è, a chi spetta, come funziona, quanto dura, a quanto ammonta, quali sono i requisiti e come fare domanda all’INPS

Il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia è una prestazione di disoccupazione che viene concessa ai lavoratori che sono stati licenziati dall’azienda edile per la quale lavoravano oppure per aziende affini alla medesima, anche artigiane.

L’indennità spetta ai lavoratori licenziati di aziende edili e affini, anche artigiane, in caso di:

  • cessazione dell’attività aziendale;
  • ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative;
  • riduzione di personale;
  • fallimento.

Come abbiamo già accennato durante il corso del precedente paragrafo, hanno il diritto di beneficiare della prestazione di disoccupazione soltanto i lavoratori che sono stati licenziati per cause specifiche riferibili all’impresa, ad esclusione dunque dei licenziamenti in caso di situazioni soggettive, quali il licenziamento per giusta causa oppure le dimissioni volontarie.

Il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia viene riconosciuto ai suddetti soggetti a partire dalla data in cui questi abbiano comunicato al Centro per l’Impiego la propria disponibilità a svolgere attività lavorativa, presentando la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità).

In particolare, la decorrenza dell’indennità è:

  • a partire dal primo giorno di disoccupazione, ovvero dal giorno successivo alla data in cui è cessata la prestazione di lavoro, nel caso in cui la dichiarazione di immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa venga presentata al Centro per l’Impiego entro il termine di 7 giorni dal licenziamento;
  • a partire dalla data della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, qualora quest’ultima venga presentata al Centro per l’Impiego una volta che sono trascorsi 7 giorni dal licenziamento.

Sulla decorrenza della prestazione non incide l’eventuale indennità di mancato preavviso, mentre per quanto riguarda la durata, l’indennità viene corrisposta per un periodo di tempo pari a 90 giornate, con un massimo di 30 giorni al mese, comprese le domeniche e gli altri giorni festivi, ad esclusione di febbraio, mese nel quale vengono corrisposte solamente 28 giornate (29 negli anni bisestili).

L’importo del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia è pari all’80% della retribuzione media giornaliera, fino ad un ammontare massimo di 547,39 euro.

Qualora si possiedano tutti i requisiti che sono richiesti dalla legge vigente in materia, si potrà presentare la domanda per ottenere la prestazione di disoccupazione direttamente online sul sito web dell’INPS, mediante l’apposito servizio che viene messo a disposizione dall’Istituto.

In alternativa, però, il soggetto richiedente potrà presentare la propria istanza attraverso una delle seguenti modalità:

  • tramite Contact center integrato, telefonando al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 da rete mobile (non si tratta di un numero verde, ma la chiamata avrà un costo variabile in base al proprio piano tariffario);
  • presso gli enti di patronato e gli intermediari dell’Istituto, utilizzando gli appositi servizi che vengono messi a disposizione in maniera gratuita da questi ultimi.

Tuttavia, la norma che regola il trattamento speciale edile è stata abrogata a partire dal 1° gennaio 2017, per cui tutti i lavoratori licenziati dalle imprese edili o affini dovranno e potranno presentare la propria richiesta per l’indennità di disoccupazione ordinaria, concessa dall’INPS.