Bonus elettrico per disagio fisico 2023: si tratta di una misura che è stata introdotta con il fine di ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica da parte dei nuclei familiari in cui è presente un componente che si trova in gravi condizioni di salute.

Il contributo è stato introdotto dalla normativa nazionale e viene gestito dall’ARERA, ovvero l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

Bonus elettrico per disagio fisico 2023: requisiti, come fare domanda e a quanto ammonta

Bonus elettrico per disagio fisico 2023: quali sono i requisiti? Come fare domanda? A quanto ammonta? In questa breve guida risponderemo a queste domande, mostrandoti tutto ciò che bisogna sapere riguardo tale contributo.

I requisiti per ottenere il contributo non sono variati rispetto allo scorso anno ed, in particolare, prevedono la concessione a:

  • i clienti domestici affetti da grave malattia;
  • i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali vive un soggetto affetto da una grave malattia, per la quale è necessario l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita, elencate all’interno del Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011.

Coloro che hanno i requisiti per poter ottenere il bonus elettrico per disagio fisico 2023 dovranno presentare un’apposita domanda presso i Comuni nei quali è stabilita la residenza del titolare della fornitura elettrica o i CAF abilitati.

In particolare, ecco di che cosa bisogna essere in possesso per poter presentare la domanda per il contributo:

  • un certificato ASL che attesti:
    • la situazione di grave condizione di salute;
    • la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;
    • il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero; 
    • l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata;
  • il documento di identità e il codice fiscale del richiedente e, se diverso da quest’ultimo, anche del malato;
  • il modulo B compilato;
  • il codice POD (identificativo del punto di consegna dell’energia), disponibile all’interno di una fattura oppure del contratto di fornitura;
  • la potenza impegnata o disponibile della fornitura (disponibile all’interno di una fattura oppure del contratto di fornitura). 

La richiesta del sussidio non può essere presentata mediante l’utilizzo di altre forme di certificazione, come ad esempio i certificati di invalidità civile.

Qualora si intenda presentare la domanda per un’altra persona è possibile presentare una delega attraverso la compilazione dell’apposito modulo Allegato D.

Per il riconoscimento del bonus non è necessario presentare la dichiarazione ISEE, dal momento che il bonus elettrico per disagio fisico 2023 viene erogato a chiunque ne abbia diritto, indipendentemente dal reddito conseguito dai soggetti che lo richiedono.

L’ammontare del contributo viene stabilito dall’ARERA sulla base dei criteri che vengono stabiliti dalla legge vigente in materia. In particolare, l’importo dipende dai seguenti fattori:

  • la potenza contrattuale;
  • le apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate;
  • il tempo giornaliero di utilizzo.

Da qui, perciò, nasce l’importanza della comunicazione dell’ASL di competenza riguardo i macchinari utilizzati e le rispettive ore di utilizzo, in modo da evitare che il sistema informatico che gestisce le agevolazioni (SGAte) provveda all’assegnazione della fascia minima.

Se si vuole conoscere in maniera preventiva l’importo che si avrà, è possibile effettuare una simulazione sul portale SGAte.

Dopo aver presentato la domanda, il bonus elettrico per disagio fisico 2023 sarà riconosciuto mediante l’applicazione di uno sconto direttamente sulla bolletta elettrica del soggetto richiedente.

L’ammontare non verrà concesso in un’unica soluzione, ma sarà ripartito nelle bollette relative ai 12 mesi successivi alla presentazione della richiesta di concessione del sussidio.

Nello specifico, l’importo che sarà riconosciuto nel corso del I trimestre del 2023 (1°gennaio – 31 marzo 2023) sarà calcolato con l’aggiunta al bonus ordinario (CCG) della compensazione integrativa temporanea prevista per il IV trimestre 2022 (CCI).