Bonus energia imprese: i beneficiari dei crediti d’imposta maturati nel corso del 2022 dovranno inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza del 16 marzo 2023.
Il c.d. “Bonus imprese prodotti energetici” viene riconosciuto alla aziende in misura pari ad una quota variabile delle spese sostenute per l’acquisto di:
- energia elettrica;
- gas;
- carburanti.
Nello specifico:
- le imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese energivore) potranno beneficiare della concessione di un credito d’imposta dal 20% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per i primi tre trimestri, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022 e per il primo trimestre del 2023;
- le imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. imprese gasivore) potranno beneficiare della concessione di un credito d’imposta dal 10% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per i primi tre trimestri, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022 e per il primo trimestre del 2023;
- le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica potranno beneficiare della concessione di un credito d’imposta dal 15% al 35% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per il secondo e terzo trimestre, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022 e per il primo trimestre del 2023;
- le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale potranno beneficiare della concessione di un credito d’imposta dal 25% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per il secondo e terzo trimestre, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022 e per il primo trimestre del 2023;
- le imprese che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca potranno beneficiare della concessione di un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di carburante in ciascun trimestre del 2022 (per il secondo trimestre 2022, solo per il settore della pesca) e nel primo trimestre del 2023.
I suddetti crediti d’imposta potranno essere usufruiti dalle imprese beneficiarie esclusivamente in compensazione, mediante l’utilizzo dell’apposito modello F24, indicando uno dei seguenti codici tributo all’interno della “sezione erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, entro i termini stabiliti dalla legge:
- il credito di cui al codice tributo 6972 (relativo al terzo trimestre 2022 per agricoltura e pesca) deve essere utilizzato entro il 31 marzo 2023;
- il credito di cui al codice tributo 6987 (relativo al quarto trimestre 2022 per agricoltura e pesca) deve essere utilizzato entro il 30 giugno 2023;
- i crediti di cui ai codici tributo 6968, 6969, 6970 e 6971 (relativi al terzo trimestre 2022), ai codici tributo 6983, 6984, 6985, 6986 (relativi al periodo ottobre-novembre 2022) e ai codici tributo 6993, 6994, 6995 e 6996 (relativi al mese di dicembre 2022) devono essere utilizzati entro il 30 settembre 2023;
- i crediti di cui ai codici tributo 7010, 7011, 7012, 7013 e 7014 (relativi al primo trimestre 2023) devono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023;
- i crediti di cui ai codici tributo 6960, 6961, 6962, 6963, 6964, 6965, 6966 e 6967 (primo e secondo trimestre 2022) dovevano essere utilizzati entro il 31 dicembre 2022.
Bonus energia imprese: le istruzioni su come compilare e inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate
La comunicazione dovrà essere inviata dalle imprese beneficiarie del bonus energia entro il termine del 16 marzo 2023 all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.
La compilazione potrà essere effettuata con il software disponibile nella scheda “Software per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022”.
Mentre l’invio dovrà essere effettuato tramite il servizio disponibile sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso: “Servizi – Agevolazioni – Crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dei prodotti energetici”.