Violenza contro insegnanti: con la pubblicazione della circolare n. 326 del 17 febbraio 2023 il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha fornito le prime indicazioni operative per quanto riguarda le procedure amministrative messe in atto per contrastare i sempre più crescenti episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico.
La suddetta circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in particolare, che è stata redatta dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Segreteria Capo Dipartimento, fa riferimento a quanto era stato comunicato in precedenza dal MIM all’interno della circolare dell’8 febbraio 2023.
Violenza contro insegnanti: le indicazioni operative del Ministero dell’Istruzione sulle ipotesi e le modalità per la richiesta di patrocinio dell’Avvocato Generale dello Stato
In seguito alla precedente circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella quale il ministro Giuseppe Valditara aveva manifestato la volontà di tutelare la dignità professionale e l’incolumità sia dei docenti che del personale scolastico attraverso l’ingresso in campo dell’Avvocatura dello Stato per raggiungere tali obiettivi.
“Stop a episodi di violenza nelle scuole. Docenti e personale saranno difesi da Avvocatura dello Stato.
Per tutelare la dignità di insegnanti e lavoratori della scuola, lo Stato garantirà loro una rappresentanza in sede civile e penale.
Sarò sempre dalla parte degli insegnanti aggrediti. La nostra priorità è riportare responsabilità, serenità e rispetto nelle scuole”.
A questa comunicazione adesso seguono le istruzioni operative rilasciate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e condivise dall’Avvocatura Generale dello Stato.
In particolare, a causa del crescente fenomeno legato ad episodi di violenza nei confronti del personale docente e del personale scolastico, si rende necessario attuare delle procedure amministrative in modo da fornire un’assistenza adeguata ed efficace ai dipendenti vittime di queste condotte.
Nello specifico, è previsto il ricorso allo strumento della diretta rappresentanza e difesa erariale, la quale viene disciplinata all’interno dell’art. 44 del Regio Decreto n. 1611 del 1933, il quale, a tal proposito, dispone quanto segue:
“L’Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti delle Amministrazioni dello Stato […] nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora le amministrazioni o gli enti ne facciano richiesta, e l’Avvocato generale dello Stato ne riconosca la opportunità”.
Grazie a questo cambiamento ora consentirà ai dipendenti statali e ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni autorizzate alla difesa erariale di difendersi tramite l’Avvocatura dello Stato, ma solamente in assenza di conflitto di interesse e, cioè, nel caso in cui ci sia la piena coincidenza tra la posizione del dipendente e quella dell’Amministrazione.
Questa tutela legale nei confronti degli insegnati e del personale scolastico potrà essere esercitata nelle seguenti ipotesi:
- quando tali soggetti subiscono degli atti che hanno un’evidente rilevanza penale, a causa ed in conseguenza dell’esercizio delle funzioni riconducibili al rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione (non potrà essere esercitata, dunque, qualora i fatti assumano rilievo esclusivamente disciplinare);
- nel caso in cui la condotta esercitata nei confronti del dipendente fa scaturire la possibilità di un risarcimento a titolo di responsabilità civile.
La procedura per la rappresentanza e la difesa dell’Avvocatura di Stato viene riconosciuta, su richiesta della Pubblica Amministrazione, a quei dipendenti pubblica che presentano un’apposita domanda
In particolare, il Dirigente scolastico, qualora ritenga che ci siano tutti i presupposti necessari, indicati poco sopra, riceve la domanda del dipendente interessato, unitamente a tutta la documentazione utile (denuncia, querela, verbale redatto dalle forze dell’ordine, ecc…) e all’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali.
Dopodiché, il Dirigente scolastico invierà immediatamente il tutto al competente Ufficio Scolastico Regionale, avvalorando con documentazione propria la veridicità dei fatti contestati, in modo che il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale possa effettuare una prima valutazione amministrativa della ricorrenza dei presupposti per l’attivazione della tutela accordata, per poi inviare, con urgenza, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, la documentazione al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIM.
Quest’ultimo, infine, provvederà a formalizzare la richiesta del dipendente pubblico del patrocinio legale dall’Avvocato Generale dello Stato.