Stato di emergenza Ischia: con la pubblicazione della circolare n. 7 del 17 febbraio 2023 l’INAIL ha comunicato la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti dei premi assicurativi e altre misure.

La suddetta circolare dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione generale e dalla Direzione centrale rapporto assicurativo, fa riferimento agli eventi alluvionali e franosi che si sono verificati il giorno 26 novembre 2022 nell’isola di Ischia, all’interno dei territori situati nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno.

Stato di emergenza Ischia: soggetti destinatari, versamenti e adempimenti sospesi, modalità di sospensione

Attraverso la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e franosi che si sono verificati nel territorio del Comune di Casamicciola, situato all’interno dell’isola di Ischia, a partire dal giorno 26 novembre 2022.

Qualche giorno dopo, invece, mediante la pubblicazione del decreto legge n. 186 del 3 dicembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 27 gennaio 2023, sono stati introdotti degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali che si sono verificati nei suddetti territori, tra cui anche la sospensione di una serie di termini e di adempimenti nel Comune di Casamicciola Terme e nel Comune di Lacco Ameno.

In seguito all’ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INAIL ha fornito, dunque, le indicazioni operative per quanto riguarda:

  • la sospensione degli adempimenti;
  • la sospensione dei versamenti dei premi;
  • la sospensione dei termini relativi alla notifica dei verbali unici di accertamento e notificazione;
  • la sospensione dei termini di esecuzione del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative;
  • le indicazioni relative al DURC on line.

L’art. 1, comma 1, lett. b) del decreto legge n. 186 del 3 dicembre 2022, prevede che:

“Per il periodo dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia sono sospesi (…) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti (…) dei premi per l’assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione”.

La sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria spetta ai datori di lavoro privati e ai lavoratori autonomi che hanno la sede della propria attività lavorativa nei territori colpiti dagli eventi eccezionali e che risultano regolarmente iscritti a:

  • l’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria;
  • la gestione per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

In particolare, sono sospesi i versamenti relativi a:

  • il premio di autoliquidazione 2022/2023, con scadenza 16 febbraio 2023 (scadenza 16 febbraio e 16 maggio 2023 in caso di pagamento in quattro rate);
  • il premio speciale unitario annuale per i medici radiologi, i tecnici sanitari di radiologia medica e gli allievi dei corsi esposti all’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con scadenza 16 febbraio 2023.
  • le rate mensili in corso alla data del 26 novembre 2022.

Per quanto riguarda gli adempimenti, invece, la sospensione si applica a:

  • il termine per la presentazione delle denunce annuali delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2022/2023, in scadenza al 28 febbraio 2023;
  • il termine di presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione, in scadenza al 28 febbraio 2023.

I soggetti che dispongono dei requisiti che abbiamo elencato in precedenza potranno beneficiare della sospensione dei suddetti versamenti e termini presentando un’apposita comunicazione mediante il servizio online “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali”, nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2023.

In particolare, i richiedenti dovranno inserire i seguenti codici di agevolazione:

  • codice 260, per il pagamento in unica soluzione dei premi sospesi;
  • codice 261, per il pagamento rateale dei premi sospesi.