Stop crediti superbonus e bonus edilizi 2023: quando si può usare ancora cessione e sconto in fattura? Il blocco della cessione dei crediti d’imposta e dello sconto in fattura sui bonus edilizi deciso dal governo Meloni lo scorso giovedì notte travolge imprese, professionisti e famiglie. Lo stop, infatti, non riguarda solo il superbonus 110%, ma coinvolge tutto il sistema delle agevolazioni sulle ristrutturazioni delle abitazioni, a partire dai piccoli interventi edilizi. Sta di fatto che molti privati si sono mossi per far eseguire gli interventi, sia sui condomini che sulle unità abitative unifamiliari. Cosa succederà adesso con il nuovo decreto emanato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale a questi interventi? La data che fa da spartiacque è quella del 16 febbraio 2023, il giorno precedente all’adozione del provvedimento di blocco del governo. Vediamo insieme due casi di applicazione dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d’imposta legati a interventi in superbonus già programmati.
Stop crediti superbonus: quando si può usare ancora cessione e sconto in fattura?
Lo stop alla cessione dei crediti d’imposta e all’applicazione dello sconto in fattura operato dal decreto del governo Meloni cambia le carte in tavola ai privati nell’esecuzione degli interventi rientranti nel superbonus 110% e nei bonus casa. Ad esempio, un condominio può aver approvato una delibera per procedere con lavori di ristrutturazione delle parti comuni con il superbonus anche nei giorni prima dell’emanazione del provvedimento del governo recante data 17 febbraio 2023. I condomini adesso si chiedono se possono utilizzare lo sconto in fattura sull’importo dei lavori già concordato. In questo caso, è necessario distinguere il caso in cui il condominio, dopo la delibera, abbia già provveduto a presentare la comunicazione Cilas. Pertanto, anche nel caso in cui la delibera condominiale sia stata adottata nei giorni precedenti il provvedimento del governo – ad esempio il 10 febbraio scorso – se la Cilas non risultasse presentata precedentemente a tale data non sarebbe consentito di applicare lo sconto in fattura. Pertanto, per essere in regola, la Cilas deve risultare essere stata presentata al massimo entro il 16 febbraio 2023, giorno precedente al decreto di blocco della cessione dei crediti del governo. Differente è il caso di interventi su un’unità abitativa unifamiliare i cui lavori in superbonus 110% sono iniziati nello scorso anno, ad esempio nell’estate scorsa: in questo caso è possibile continuare a usare la cessione dei crediti d’imposta per l’ultima quota dei lavori.
Due casi concreti, data spartiacque il 16 febbraio 2023
La stretta sulla cessione dei crediti o dello sconto in fattura operata dal governo non si applica se, entro il 16 febbraio 2023, sia stata presentata già la Cilas oppure era stata già presentata la domanda per l’acquisizione del titolo abitativo. Pertanto, il 16 febbraio – giorno precedente all’entrata in vigore del decreto di blocco del governo – è la data chiave. Entro questo giorno, i condomini devono aver sia adottato la delibera condominiale che presentato la Cilas per l’approvazione degli interventi; per le abitazioni unifamiliari, invece, deve essere stata adottata la Cilas. Nel caso di villette a schiera, o di immobili contenenti dalle due alle quattro unità abitative appartenenti a un unico proprietario, si potrà continuare a utilizzare le due opzioni di cessione crediti se prima del decreto del governo si era già in regola con la documentazione e con gli adempimenti richiesti. Lo stesso caso riguarda anche se gli interventi sono finalizzati alla demolizione e alla ricostruzione di un immobile. In questo caso, è necessario aver adempiuto alla presentazione della domanda per l’ottenimento del titolo abitativo, ad esempio il permesso di costruire. Per continuare a poter beneficiare dello sconto in fattura o della cessione dei crediti d’imposta è indispensabile, pertanto, avere tra le mani tutta questa documentazione in regola.