Stop cessione crediti, 10 documenti per mettere al sicuro i vecchi bonus e superbonus acquistati. Con il blocco della cessione dei crediti e dello sconto in fattura deciso dal Consiglio dei ministri di ieri, rimane valido il trasferimento dei benefici fiscali riguardante i lavori già avviati. I soggetti coinvolti nei vecchi bonus avranno, pertanto, la possibilità di liquidare i propri crediti. Tuttavia, per permettere la circolazione di questi bonus – una volta che le banche riprenderanno ad acquistare i crediti d’imposta – è necessario prestare attenzione a tutta una serie di documenti e di adempimenti per sgravarsi dall’eventuale responsabilità solidale che potrebbe bloccare i singoli crediti d’imposta. Chi ha acquistato o acquisito vecchi crediti derivanti dai bonus edilizi – quindi, ecobonus, bonus facciate, bonus ristrutturazione, barriere architettoniche, sismabonus e superbonus 110% – deve produrre la documentazione necessaria per mettere al sicuro le agevolazione fiscali in essere per lavori già avviati.
Stop cessione crediti unifamiliari e condomini, quali rientrano nel nuovo decreto del governo?
Non si tratterà di un blocco immediato, dunque, della cessione dei crediti d’imposta e dello sconto in fattura sul superbonus. Per i nuovi bonus edilizi, relativi a lavori da avviare, rimangono in pista le sole detrazioni fiscali quali strumento di utilizzo del beneficio fiscale. I lavori già avviati, invece, avranno a disposizione sia la detrazione fiscale che la cessione del credito o lo sconto in fattura. Stessa apertura per gli interventi effettuati sulle abitazioni unifamiliari, purché sia già stata presentata la Cilas prima che entri in vigore il nuovo provvedimento di blocco crediti del governo. Per i lavori effettuati sulle parti comuni dei condomini, vale invece la data della delibera degli interventi e la presentazione della Cilas. Per i bonus differenti dal superbonus 110%, invece, è necessario ai fini della scelta delle opzione di cessione crediti o di sconto in fattura l’aver richiesto il titolo abitativo oppure incominciato gli interventi prima che entri in vigore il nuovo decreto. Per chi dovesse acquistare abitazioni avvantaggiandosi dei bonus edilizi fa fede la data del preliminare o del rogito. Si tratta di documenti e di adempimenti burocratici ai quali bisogna prestare la massima attenzione per mettere al sicuro i vantaggi fiscali acquisiti dall’utilizzo dei bonus edilizi e per non ricadere nella responsabilità solidale disciplinata dagli interventi normativi del governo e dai chiarimenti dell’Agenzia delle entrate negli ultimi 15 mesi. I dieci documenti sono necessari per sgravarsi da eventuali rischi burocratici relativi al pregresso, cioè ai bonus e al superbonus per i quali siano già stati avviati i lavori.
10 documenti per mettere al sicuro i vecchi bonus e superbonus acquistati
Il decreto che blocca la cessione dei crediti interviene anche sulla questione della responsabilità solidale degli acquirenti dei bonus edilizi pregressi. Di fatto, lo stop cessione crediti si verifica quando fornitori o cessionari che utilizzino in compensazione il beneficio fiscale dei bonus possano considerarsi responsabili “in solido” con i beneficiari delle detrazioni per aver operato con dolo o colpa grave. Il dettato della circolare 33/E dell’Agenzia delle entrate di ottobre 2022, si traduce in una serie di documenti e di adempimenti necessari a dimostrare di aver agito in buona fede e a sgravarsi dalla responsabilità solidale. Con la documentazione in regola, chi acquista i crediti d’imposta è libero da eventuali situazioni di dolo o colpa grave rispetto a con chi vende i bonus. Gli effetti del corretto adempimento della documentazione ricadono anche sulle partite Iva correntiste della banca, sollevate da eventuali responsabilità nel caso in cui procedano all’acquisto dei crediti (quinta cessione). Nel dettaglio, rientrano nella check list:
- i titoli edilizi abilitativi dei lavori rientranti nei bonus e nel superbonus, come ad esempio la Cilas o la dichiarazione sostitutiva se gli interventi rientrano nell’edilizia libera;
- la notifica preliminare da presentare all’Asl competente per territorio;
- foto e video degli interventi, inseriti su file geolocalizzati e riportanti la firma digitale del direttore dei lavori;
- visure catastali dell’edificio interessato dai lavori;
- ricevute, fatture e titoli che comprovino il sostenimento delle spese per i lavori;
- l’asseverazione dei requisiti tecnici e di congruità delle spese;
- le delibere condominiali per gli interventi riguardanti le parti comuni;
- l’attestato di prestazione energetica;
- i visti di conformità delle spese;
- la documentazione del rispetto delle norme sull’antiriciclaggio.