Ricorso cartelle esattoriali: qualora il contribuente ritenga infondato l’addebito potrà rivolgersi all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso il “ruolo”, in modo da chiedere il riesame ed ottenere l’annullamento in autotutela, totale o parziale della pretesa.

La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l’eventuale ricorso, da presentare presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, seguendo l’iter che andremo a vedere durante il corso del paragrafo successivo.

Ricorso cartelle esattoriali:

La richiesta di riesame e il ricorso possono essere presentati dal contribuente per le cartelle esattoriali relativi alle seguenti materie:

  • le imposte sui redditi;
  • le imposte sostitutive;
  • l’imposta sul valore aggiunto (IVA);
  • l’imposta di registro;
  • l’imposta sulle successioni e donazioni;
  • l’imposte ipotecaria e catastale;
  • l’imposta sulle assicurazioni;
  • l’imposta regionale sulle attività produttive;
  • l’imposta di bollo;
  • la tassa sui contratti di borsa;
  • la tassa sulle concessioni governative;
  • le tasse automobilistiche;
  • le tasse ipotecarie;
  • i tributi speciali catastali;
  • gli altri tributi indiretti;
  • gli oneri, relativi accessori, sanzioni amministrative in materia tributaria.

La richiesta di informazioni e di riesame di una cartella di pagamento considerata infondata dal contribuente potrà essere effettuata alla Direzione o Centro operativo che ha emesso il ruolo.

Il ricorso potrà comunque essere presentato, impugnando la cartella esattoriale entro 60 giorni dalla sua notifica.

Qualora l’importo sia uguale o inferiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e potrà, dunque, contenere anche una proposta di mediazione con la rideterminazione della pretesa.

Per quanto riguarda l’iter che bisogna seguire per presentare il ricorso, il contribuente dovrà effettuare le seguenti operazioni:

  • intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente;
  • notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell’intestazione della pagina relativa al “Dettaglio degli addebiti”, mediante l’utilizzo di una delle seguenti modalità:
    • spedendolo per posta raccomandata senza busta con avviso di ricevimento;
    • consegnandolo direttamente all’addetto della Direzione che rilascia la relativa ricevuta;
    • tramite Ufficiale giudiziario;
    • mediante invio telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Direzione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it).

In particolare, ecco quali sono i dati che il contribuente deve indicare all’interno del ricorso per una cartella di pagamento ritenuta infondata:

  • i dati relativi alla Commissione tributaria provinciale;
  • le generalità di chi presenta ricorso;
  • il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio;
  • il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente;
  • la residenza, la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
  • l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di chi presenta ricorso o del difensore incaricato;
  • la Direzione e/o l’Agente della Riscossione contro cui si presenta ricorso;
  • il numero della cartella di pagamento;
  • i motivi del ricorso;
  • la richiesta oggetto di ricorso;
  • l’incarico conferito al difensore, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;
  • la categoria alla quale il difensore appartiene.

Prima di procedere con la presentazione del ricorso, quest’ultimo dovrà essere sottoscritto dal soggetto che lo presenta o dal difensore incaricato e dovrà essere allegata la fotocopia della documentazione dalla quale si può facilmente evincere qual è la data di notifica della cartella esattoriale.

Durante il ricorso si potrà chiedere la sospensione del pagamento. Quest’ultima potrà essere richiesta in due differenti modalità:

  • in via amministrativa, che prevede che la richiesta motivata di sospensione sia presentata in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell’intestazione della pagina relativa al “Dettaglio degli addebiti”.
  • in via giudiziale, qualora il pagamento della cartella possa causare un danno grave e irreparabile. In questo caso la richiesta motivata di sospensione dovrà essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda potrà essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato.