Imposta sulle donazioni: la legge n. 346 del 31 ottobre 1990, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 277 del 27 novembre 1990, introduce per l’appunto l’imposta sulle successioni e donazioni su:
- i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito;
- la costituzione di vincoli di destinazione.
A tal proposito, l’art. 1 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni disciplina l’oggetto dell’imposta, specificando che quest’ultima si applica a:
- i trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte;
- i trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi.
In particolare, rientrano tra queste categorie anche:
- la costituzione di diritti reali di godimento;
- la rinuncia a diritti reali o di credito;
- la costituzione di rendite o pensioni;
- il possesso temporaneo dei beni dell’assente;
- la dichiarazione di morte presunta;
- la donazione presunta.
L’imposta, invece, non si applica nei seguenti casi:
- nei casi di donazione o liberalità previsti all’interno degli artt. 742 e 783 del codice civile;
- nei casi di donazione o altre liberalità collegate ad atti che riguardano:
- il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari;
- il trasferimento di aziende.
Secondo quanto disposto all’interno dell’art. 2 della suddetta legge, recante “Territorialità dell’imposta”, quest’ultima è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero, ovvero:
- i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi;
- le azioni o quote di società, nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato:
- la sede legale;
- la sede dell’amministrazione;
- l’oggetto principale;
- le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni;
- i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato;
- i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattatario o l’emittente è residente nello Stato;
- i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato fino a concorrenza del valore dei beni medesimi, indipendentemente dalla residenza del debitore;
- i beni viaggianti in territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione.
Imposta sulle donazioni: che cos’è, aliquote e come pagare
L’imposta sulle donazioni deve essere versata dal beneficiario di una donazione, con importi variabili a seconda dell’importo oggetto del contratto di donazione.
In particolare, sono previste delle diverse aliquote ed eventuali franchigie, che prevedono il pagamento di una determinata somma di denaro per la parte delle donazioni eccedente il loro valore.
L’atto di donazione deve essere redatto da un notaio, il quale provvede anche alla registrazione e al versamento delle relative imposte dovute.
L’imposta, invece, non è dovuta per i trasferimenti che vengono effettuati in favore di alcuni soggetti, ovvero:
- lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni;
- gli Enti pubblici, le fondazioni o le associazioni legalmente riconosciute che abbiano come scopo esclusivo uno dei seguenti:
- assistenza;
- studio;
- ricerca scientifica;
- altre finalità di pubblica utilità;
- le Onlus e le fondazioni bancarie.
Ecco quali sono le aliquote e le franchigie che vengono applicate in caso di rapporto di parentela tra il donante e il beneficiario:
- 4% per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente 1 milione di euro;
- 6% per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente 100.000 euro;
- 6% per gli altri parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da calcolare sul valore totale (senza alcuna franchigia);
- 8% per le altre persone, da calcolare sul valore totale (senza alcuna franchigia).
L’imposta sulle donazioni deve essere versata al momento della registrazione dell’atto di donazione, la quale deve essere effettuata per atto pubblico, da un notaio che provvede alla registrazione all’Ufficio delle Entrate competente entro 30 giorni.