Per avvalersi della quarta Rottamazione delle cartelle esattoriali, occorre presentare la richiesta di adesione attraverso il modulo indicato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione nell’area pubblica o privata, entro il 30 aprile 2023.

Presentando l’apposita richiesta si estinguono anche i debiti indicati nelle precedenti definizione o Saldo e stralcio, secondo le disposizioni normative contenute nell’articolo  1, commi 231-252, legge 197/22.

Quarta Rottamazione delle cartelle esattoriali 2023

La nuova rottamazione delle cartelle esattoriali rispetto alle precedenti definizioni agevolate contiene un margine più ampio di vantaggi. Infatti, viene concessa la riduzione dei debiti in maniera agevolativa sui carichi affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione nel lasso di tempo intercorso dal  1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Per quanto concerne l’annullamento dei debiti d’importo residuo fino a mille euro, appartenenti a  singoli carichi affidati alla Riscossione  tra il 2000 e il 2015, viene applicato l’annullamento automatico, così come stabilito nei commi 222-230 della Legge 197/2022.

Il legislatore in questa edizione di rottamazione ha previsto il pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e di quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Non permettendo il pagamento delle sanzioni, interessi di mora e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e le somme maturate a titolo di aggio per l’agente della riscossione.

Per quanto riguarda i carichi riferiti al 2000 fino al 2017 è possibile rottamare i debiti delle precedenti rottamazione e Saldo e stralcio.

Il legislatore permette al contribuente d’inserire nella nuova quarta Rottamazione delle cartelle esattoriali il debito residuo non pagato. Viene esclusa la possibilità di ottenere il rimborso delle somme già pagate riguardanti i debiti definibili.

È possibile rottamare anche i debiti che riguardano procedimenti avviati su richiesta di crisi da sovraindebitamento, in presenza di concordato o composizione del debito.

Domanda, rate e scadenza della Definizione agevolata quater

Il legislatore ha previsto l’adesione alla quarta Rottamazione delle cartelle esattoriali attraverso una manifestazione di volontà, entro il 30 aprile 2023. Infatti, il contribuente che intende avvalersi della Definizione agevolata deve compilare la domanda di adesione, accedendo all’area pubblica o area riservata. Alla richiesta andranno allegati tutti i documenti indicati nel modello.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ammette l’integrare della dichiarazione entro e non oltre il 30 aprile 2023.

I contribuenti che presentano la richiesta di adesione utilizzando l’area riservata, ricevono la presa in carico della domanda con una ricevuta a mezzo email. Mentre, coloro che utilizzano l’area pubblica, ricevono la presa in carico della richiesta ricevono tre email, la prima di convalida e la seconda di presa in carico. La ricevuta viene trasmessa nella terza email, ovvero con la verifica della documentazione.

Nella richiesta il contribuente dovrà indicare il numero delle rate in cui vuole ripartire le somme dovute per la quarta rottamazione delle cartelle esattoriali.

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Quali effetti produce la Rottamazione quater sui carichi definibili?

Nell’ipotesi di giudizi in corso, il contribuente dovrà provvedere a comunicare la rinuncia per adesione alla Definizione agevolata.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione, spiega che l’adesione alla quarta Rottamazione delle cartelle esattoriali produce diversi effetti sui carichi definibili, quali:

  • “sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il loro recupero;
  • gli obblighi di versamento dei piani rateali in essere alla data di presentazione della domanda sono sospesi fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione (31 luglio 2023), giorno in cui le dilazioni sospese sono automaticamente revocate;
  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e nuove ipoteche;
  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  • sempre che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo, non possono essere proseguite le procedure esecutive già avviate (il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione ne determina l’estinzione);
  • il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter (procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta) e 48-bis (verifica della morosità da ruolo all’atto del pagamento da parte delle Pubbliche amministrazioni di somme superiori a 5mila euro), del Dpr 602/1973
  • si applica la disposizione ex articolo 54, Dl 50/2017, che autorizza il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc) a seguito della presentazione, da parte del debitore, della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata”.