Fringe benefit: con la pubblicazione del messaggio n. 674 del 14 febbraio 2023 l’INPS ha fornito delle ulteriori indicazioni sul conguaglio e sul recupero, oltre alle istruzioni operative che erano state già fornite per quanto riguarda i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, tramite la pubblicazione del messaggio n. 4616 del 22 dicembre 2022.
Il presente messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento a quanto viene disciplinato all’interno delle misure che sono previste in materia di welfare aziendale, adottata mediante la pubblicazione del decreto Aiuti bis e del decreto Aiuti quater.
Fringe benefit: l’INPS ha fornito le istruzioni operative su conguaglio e recupero per i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica
Come abbiamo già accennato durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS ha fornito le istruzioni operative ai datori di lavoro per quanto riguarda il recupero/restituzione della contribuzione relativa alla quota di fringe benefit erogata ai lavoratori iscritti alla Gestione pubblica.
In particolare, i datori di lavoro interessati dovranno seguire le modalità di esposizione dei dati relativi all’operazione di conguaglio nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens di seguito indicate:
“In tutti i casi in cui a seguito di operazioni di conguaglio è necessario assoggettare a contribuzione la quota di retribuzione imponibile precedentemente omessa, oppure si debba effettuare il recupero della quota di fringe benefit precedentemente assoggettata a contribuzione, è necessario trasmettere per ciascun periodo di riferimento precedentemente dichiarato, l’elemento V1, Causale 5, con l’indicazione di tutti i dati giuridici ed economici, a sostituzione della denuncia già trasmessa.
A seconda della fattispecie precedentemente illustrata si determinerà un importo disponibile per il datore di lavoro oppure quest’ultimo dovrà provvedere al versamento della contribuzione differenziale dovuta”.
Le precedenti istruzioni operative fornite dall’INPS in materia di welfare aziendale
Il decreto Aiuti bis e il decreto Aiuti quater hanno previsto:
- l’innalzamento della soglia di esenzione fino a 3.000 euro per l’anno 2022, per quanto riguarda il valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente;
- l’inclusione, per l’anno 2022, tra i c.d. fringe benefit anche delle somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale“.
Grazie alle nuove disposizioni normative introdotte nell’ambito dei fringe benefit, queste novità sono state disposte anche per quanto riguarda le “somme di denaro, anticipate o rimborsate dal datore di lavoro, per il pagamento di utenze domestiche del lavoratore dipendente, intendendo come tali le utenze riguardanti immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese”.
Questa possibilità è previsto a patto che il datore di lavoro abbia cura di acquisire e di conservare tutta la documentazione idonea al fine di attestare che le somme anticipate o rimborsate siano state effettivamente impiegate per lo scopo prefissato e che rispettino il limite imposto dalla legge.
Oltre a questo, nel suddetto messaggio INPS l’Istituto ha fornito anche le istruzioni operative per quanto riguarda le operazioni di conguaglio e per il recupero della contribuzione versata dal datore di lavoro, fornendo i codici da utilizzare all’interno della sezione “VarRetributive” presente nel flusso Uniemens.
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