Superbonus, chi acquisisce il bonus per primo può poi fare la cessione crediti a rate? È questa una delle domande che si pongono maggiormente gli operatori del settore e alla quale recentemente ha fornito chiarimenti l’Agenzia delle entrate. Il dubbio, dunque, riguarda la facoltà del primo beneficiario dei bonus edilizi o del superbonus nel poter cedere a terzi non tutto l’ammontare del credito d’imposta o tutte le rate che compongono il bonus stesso, ma solo una o più rate, decidendo di trattenere per se stesso le rate residue, sia ai fini di una futura detrazione fiscale che per procedere ad altre cessioni. Altre situazioni simili si possono verificare nel momento in cui un committente si serva, per un lavoro di ristrutturazione, di vari prestatori degli interventi oppure nel caso in cui la cessione dei crediti d’imposta avvenga nei confronti di differenti soggetti per tutte le rate di uno stesso bonus o di singole annualità del credito. Vediamo nel dettaglio le risposte dell’Agenzia delle entrate.
Superbonus, chi acquista il bonus può poi fare la cessione crediti a rate? Ecco cosa dice l’Agenzia delle entrate
La risposta dell’Agenzia delle entrate attesa dagli operatori del superbonus riguarda il caso di cessione del bonus non per l’intero importo, ma per le singole rate annuali che compongono il credito stesso. È ammissibile il trasferimento in un intervento in superbonus – con spese sostenute nello scorso anno che danno origine a un credito suddivisibile in quattro rate per gli anni dal 2023 al 2026 – nel quale si può generare una cessione dei crediti della prima o della prima e seconda rata, lasciando nella disponibilità del beneficiario la facoltà di trattenere le rate residue ai fini della detrazione fiscale o di ulteriori e future cessioni. La stessa procedura non può essere fatta, invece, dal primo beneficiario del bonus, ad esempio da chi ha usufruito dello sconto in fattura. In questo caso, il beneficiario può solamente cedere per intero l’ammontare del credito o detrarlo per quote annuali. Eventualmente può cedere le rate residue non fruite. In definitiva, non può cedere frazionatamente le prime quote del credito secondo quanto dispone anche il legislatore nel decreto legge numero 34 del 2020.
Detrazione e vendita singole rate: tutti i casi
In realtà, l’Agenzia delle entrate si era espressa su questa situazione nella circolare numero 19/E del 2022. In quell’occasione, il Fisco aveva convenuto che per le spese rientranti nei bonus edili – dalle quali ne derivino quote detraibili negli anni successivi – si può utilizzare in detrazione la prima annualità avendo poi la facoltà di cedere le rate successive alla prima senza suddividerle. Diversa è la posizione del cessionario, cioè di chi acquista il credito: una volta comprato il bonus, lo può cedere anche per singole annualità. Il caso del fornitore che ha concesso lo sconto in fattura sul superbonus al committente è simile alla situazione nella quale il committente stesso effettui un lavoro di ristrutturazione di un immobile servendosi di più fornitori. In tal caso, il privato può utilizzare distintamente il proprio credito, destinando – ad esempio – in detrazione la spesa sostenuta per un fornitore e alla cessione del credito il costo di una fattura pagata a un altro fornitore. Infine, è facoltà di chi ha il bonus quella di cedere tutte le annualità a soggetti diversi ma anche di vendere il proprio credito per singole quote nel caso in cui l’importo dovesse derivare da spese sostenute in anni differenti (ad esempio, le spese dello scorso anno e quelle di quest’anno). Da ultimo, la cessione è possibile anche per i crediti derivanti da differenti stati di avanzamento dei lavori (Sal), purché la cessione avvenga per intero e non per singole rate.