Congedo parentale INPS: con la pubblicazione del messaggio n.659 del 13 febbraio 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni ai datori di lavoro per quanto riguarda la compilazione del flusso Uniemens.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle modifiche che sono state introdotte dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022 alle disposizioni in materia di:
- congedo di paternità obbligatorio;
- congedo parentale.
Nello specifico, sono stati comunicati i nuovi codici che devono essere esposti all’interno dei flussi di denuncia, per gli eventi che si sono verificati a partire dal 13 agosto 2022.
Congedo parentale INPS: ecco tutti i nuovi codici Uniemens
I nuovi codici che sono stati comunicati dall’INPS, e che andremo ad elencare qui di seguito, dovranno essere applicati a partire dal mese di competenza aprile 2023, in merito agli eventi che si sono verificati o che devono verificarsi nel periodo compreso tra il 13 agosto 2022 e il 31 marzo 2023.
Ecco quali sono i nuovi codici evento che i datori di lavoro del settore privato con lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e ad altri Fondi speciali devono utilizzare per la denuncia contributiva di questi ultimi:
- PD0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino”;
- PD1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino”;
- PE0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino”;
- PE1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino”;
- PB0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”;
- PB1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”;
- TB0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”;
- TB1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”.
Ecco, invece, quali sono i nuovi codici evento che i datori di lavoro del settore privato con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica devono utilizzare per l’esposizione nel flusso Uniemens:
- 3A, avente il significato di “Congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino dei dipendenti delle aziende di cui all’art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112″;
- 3B, avente il significato di “Congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino dei dipendenti delle aziende di cui all’art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112″;
- 3C, avente il significato di “Congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino dei dipendenti delle aziende di cui all’art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112″;
- 3D, avente il significato di “Congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino dei dipendenti delle aziende di cui all’art. 20 c. 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112″;
- 3E, avente il significato di “Congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale, dei dipendenti delle aziende di cui all’art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112″;
- 3F, avente il significato di “Congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale, dei dipendenti delle aziende di cui all’art. 20 c. 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112″;
- 3G, avente il significato di “Congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale, dei dipendenti delle aziende di cui all’art. 20 c. 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112″;
- 3H, avente il significato di “Congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale, dei dipendenti delle aziende di cui all’art. 20 c. 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112″.