Cessione crediti d’imposta, il mercato dei bonus è ancora bloccato: cosa può fare chi non trova acquirenti del credito? È la domanda che si pongono tanti operatori che hanno i crediti d’imposta bloccati a seguito di interventi effettuati, senza riuscire a trovare la giusta soluzione. In molti casi, coloro che hanno fatto effettuare lavori con la speranza di poter utilizzare i crediti derivanti dai bonus edilizi, sono costretti a utilizzare la detrazione fiscale spettante nella dichiarazione dei redditi. Questa soluzione in proprio ha come svantaggio quello di una possibile incapienza fiscale dell’Irpef, nel qual caso la detrazione eccedente si perde e non può essere più recuperata. Le imprese che hanno concesso ai committenti lo sconto in fattura, nel caso di compensazione, devono utilizzare il modello F24 per le imposte e i contributi. Anche in questo caso, è importante verificare di avere abbastanza capienza fiscale: in caso di importo di detrazione spettante superiore a quello delle rata annuale del bonus ammesso in compensazione, l’eccedenza si perde.

Cessione crediti d’imposta cosa fare se non si trovano acquirenti dei benefici fiscali maturati con bonus edilizi e superbonus 110%?

Quello della cessione dei crediti d’imposta dei bonus edilizi e del superbonus 110% sta diventando un problema per chi ha dei benefici fiscali da consumare. Alcune misure contenute nel decreto “Aiuti quater” non stanno dando i risultati sperati riguardo alla circolazione dei crediti d’imposta. In tal senso, è necessario stare attenti anche a quanto prevede il decreto se si usa “in proprio” la detrazione fiscale. L’innalzamento da quattro a dieci anni di detrazione fiscale dell’Aiuti quater, il cosiddetto “spalma crediti”, riguarda soltanto i crediti d’imposta relativi al superbonus 110% comunicati all’Agenzia delle entrate entro lo scorso 31 ottobre. Pertanto, il recupero è ammesso solo a determinate condizioni ed entro stretti vincoli. Da qui la domanda che si fanno un po’ tutti gli operatori del settore, ovvero quella secondo la quale il credito d’imposta potrebbe essere ceduto a parenti o a conoscenti nel caso in cui, sia il privato che l’azienda, non abbiano trovato una banca disposta a comprare il proprio bonus. La risposta è positiva, ma anche in questo caso è necessario distinguere le varie opzioni. Ovvero, si deve trattare di una prima cessione del credito d’imposta che può avvenire nei confronti di qualsiasi soggetto del mercato, compresi i parenti e i conoscenti. Con un’avvertenza fondamentale per chi acquista questi crediti: l’utilizzo può avvenire solo mediante compensazione con modello F24, mentre non è possibile utilizzare, a loro volta, il credito acquisito con detrazione Irpef. Tanto meno procedere con altre cessioni.

Comunicazione sconto in fattura entro il 31 marzo 2023: si può vendere anche dopo?

Un’attenzione particolare va posta, infine, alle date di scadenza della comunicazione del superbonus e dei bonus edilizi all’Enea. La conversione in legge del decreto “Milleproroghe” comporta, come già avvenuto negli anni precedenti, anche lo spostamento della scadenza della comunicazione all’Enea dal 16 marzo al 31 marzo 2023. Ciò significa che gli operatori che hanno effettuato la scelta di una delle due opzioni, ovvero la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura, avranno ancora un mese e mezzo di tempo per effettuare detta comunicazione che riguarda i bonus del 2022, salvo eventuali e ulteriori proroghe. Cosa avviene se si trova un operatore disposto a comprare il credito d’imposta ma, nel frattempo, la scadenza per la comunicazione sia già passata? In questo caso, la cessione del bonus è valida, ma occorre considerare che la validità riguarda esclusivamente le rate residue. Infatti, se la vendita del credito d’imposta dovesse avvenire dopo la data del 31 marzo 2023, chi effettua la cessione potrà effettuare la comunicazione anche successivamente, ma solo per le rate residue. La prima rata può essere utilizzata in detrazione, nel modello di dichiarazione dei redditi 730 o modello Redditi 2023 per non perderla. In altre parole, nel caso del superbonus 110%, le rate cedibili sono solo quelle che vanno dalla seconda alla quarta.