Bonus 150 euro Naspi: una domanda che molti percettori dell’indennità di disoccupazione (NASpI, DIS-Coll e disoccupazione agricola) è quando arriverà il pagamento dell’indennità una tantum di importo pari a 150 euro.

Dal momento che il pagamento del bonus non è previsto in concomitanza con l’erogazione della disoccupazione, il versamento del contributo potrebbe slittare alla fine del mese di febbraio 2023.

Ciò nonostante, il dubbio sorto dai beneficiari dell’indennità è comunque lecito e comprensibile, visto che molte altre categorie di lavoratori lo hanno già ricevuto nel 2022.

Ma andiamo a fare chiarezza sulla data di pagamento del bonus 150 euro sulla Naspi, DIS-COLL e disoccupazione agricola, ma, soprattutto, su che cosa dice la legge vigente in materia riguardo alle tempistiche relative al versamento dell’indennità una tantum a tali soggetti.

Bonus 150 euro Naspi: quando arriva?

Il pagamento del bonus 150 euro sulla NASpI, sulla DIS-COLL e sulla disoccupazione agricola avviene in maniera automatica, senza il bisogno, dunque, di presentare alcuna domanda all’INPS.

Inoltre, il contributo sarà erogato anche a coloro ai quali i benefici relativi alla disoccupazione sono scaduti, visto che il requisito relativo al possesso della NASpI si riferisce al mese di novembre 2022. Ma quando arriva l’indennità una tantum di importo pari a 150 euro, prevista per il mese di febbraio 2023?

Come abbiamo accennato già in precedenza, il bonus sarà erogato in un secondo momento rispetto alla disoccupazione, perciò risulta poco probabile che a breve molti lo riceveranno sul proprio conto corrente.

Resta invece più probabile la possibilità di una versamento verso la fine del mese e, comunque, non oltre, dal momento che la circolare pubblicata dall’INPS prevede questo limite temporale per gli accrediti.

Tuttavia, le date possono essere diverse a seconda dei vari beneficiari, perciò è consigliabile andare a verificare di persona se è presente e quando sarà presente la data di accredito all’interno del proprio Fascicolo previdenziale INPS.

Il calendario dei pagamenti: ecco che cosa dice la circolare dell’INPS

Con la pubblicazione della circolare n. 127 del 16 novembre 2022 l’INPS ha fornito le istruzioni applicative in materia di indennità una tantum per le varie categorie di soggetti beneficiari, fornendo anche il calendario relativo ai pagamenti del bonus 150 euro.

L’art. 19, commi 9 e 10, del decreto legge n. 144 del 23 settembre 2022 prevede il riconoscimento di un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro a favore dei soggetti che nel mese di novembre 2022 sono titolari delle seguenti indennità di disoccupazione:

  • NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego);
  • DIS-COLL (prestazione a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio);
  • disoccupazione agricola.

Questi soggetti riceveranno il bonus 150 euro allo stesso modo in cui ricevono la propria indennità di disoccupazione, senza bisogno di presentare alcuna domanda all’INPS, che provvederà all’erogazione d’ufficio della somma spettante, previa verifica dei requisiti dei soggetti interessati.

All’interno della stessa circolare l’Istituto definisce anche il calendario dei pagamenti per i soggetti beneficiari dell’indennità una tantum di importo pari a 150 euro, specificando quanto segue in merito a coloro che percepiscono la NASpI, la DIS-COLL e la disoccupazione agricola:

“Ai sensi dell’articolo 19, comma 17, del decreto-legge in commento, per i titolari nel mese di novembre 2022 delle prestazioni NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga e trattamenti di importo pari alla mobilità, per la platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021, per i già beneficiari delle indennità COVID-19 e per i lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio già beneficiari delle indennità di cui all’articolo 32, commi 15 e 16, del decreto-legge n. 50/2022, il pagamento avverrà nel mese di febbraio 2023, successivamente all’invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens di cui all’articolo 18, comma 5, del decreto-legge n. 144/2022, relative alle retribuzioni di novembre 2022″.

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