Dopo il ricorso d’urgenza presentato dai naufraghi soccorsi dalla Ong Sos Humanity 1 l’8 novembre 2022, arriva l’ordinanza dal parte del Tribunale di Catania. Quest’ultimo, ha definito” illegittimo” il decreto interministeriale del governo Meloni che prevedeva il cosiddetto “sbarco selettivo”. Ricordiamo che il 4 novembre novembre scorso, l’esecutivo impose il divieto alla nave di soccorso Humanity1, della Ong tedesca SOS Humanity, di sostare nelle acque territoriali italiane e concesse uno sbarco “selettivo” dei migranti a bordo della nave tramite l’emanazione di un apposito decreto. 

Migranti, i giudici bocciano lo sbarco selettivo di Giorgia Meloni

Il decreto emesso per concedere lo sbarco “selettivo”, si legge nell’ordinanza, è llegittimo in quanto “consente il salvataggio solo a chi sia in precarie condizioni di salute, contravvenendo al contenuto degli obblighi internazionali in materia di soccorso in mare. Si rileva inoltre l’incidenza del decreto sul diritto dei migranti di presentare domanda di protezione internazionale“.

Un altro nodo importante riguarda la visite mediche: lo sbarco fu consentito dopo le visite mediche a bordo dei medici del ministero della Salute. L’ordinanza sottolinea che, nel rispetto delle leggi sul soccorso in mare, lo sbarco in porto avrebbe comunque dovuto riguardare tutti i naufraghi e non soltanto una parte”. I giudici infine fanno sul luce sul concetto di “salvataggio”, inteso non soltanto come soccorso ai migranti in difficoltà, ma anche considerando l’approdo in un porto sicuro di sbarco.

Il legale dei migranti: “Lo Stato è obbligato a dare asilo”

Il tribunale di Catania spiega che il nuovo governo italiano è obbligato a rispettare la legge internazionale.

Il salvataggio non può essere considerato come il solo recupero dei naufraghi e inoltre sulla protezione internazionale lo Stato italiano ha l’obbligo di dare seguito alla domanda di asilo con indicazioni temporali che vanno rispettate 

Spiega l’avvocato Riccardo Campochiaro, legale dei 35 naufraghi della Humanity 1 a cui non fu consentito in un primo momento lo sbarco.