Quanto deve essere l’Isee per avere l’esenzione del ticket? Coloro ai quali viene riconosciuto il diritto all’esenzione per reddito sono esentati dal pagamento del ticket per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche.

Quanto deve essere l’Isee per avere l’esenzione del ticket?

Hanno diritto all’esenzione ticket per reddito:

  • E01: Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare complessivo inferiore a  € 36.165,98 (ex art. 8 c 16 legge 537/1993 e s.m.i.);
     
  • E02: Disoccupati iscritti a un Centro per l’Impiego che hanno rilasciato dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (e loro familiari a carico) con reddito familiare inferiore o pari a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,65 in presenza del coniuge, e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (ex art. 8 c 16 legge 537/1993 e s.m.i.);
     
  • E03: Soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di Assegno (ex pensione) Sociale (ex art. 8  16 legge 537/1993 e s.m.i.);
     
  • E04: Soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di Pensione al Minimo, con più di 60 anni e reddito familiare inferiore o pari  a € 8263,31 incrementato a  € 11362,05 in presenza del coniuge, e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (ex art.8-c. 16 legge 537/1993 e s.m.i.);
     
  • X24: minori non accompagnati; è assegnato al minore in fase di prima iscrizione al SSN con validità fino al compimento al compimento dei 18 anni di età (ex E05);
  • X23: minori stranieri indigenti (comunitari ed extracomunitari) di età inferiore ai 6 anni (ex E07 ed ex E08);
  • E06: cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea, richiedenti protezione internazionale, in possesso di permesso di soggiorno o cedolino o modulo C3 o attestato nominativo rilasciato dalla Questura, per tutta la durata della richiesta di protezione, fino alla definizione della pratica, incluso il periodo dell’eventuale ricorso contro il provvedimento di diniego;
     
  • E07: cittadino comunitario non iscritto né iscrivibile al SSR privo di copertura sanitaria, in possesso di tesserino ENI con meno di 6 anni o più di 65 anni;
     
  • E08: cittadino straniero non appartenente all’Unione Europea non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno in possesso di Tesserino STP con meno di 6 anni o più di 65 anni.

Il diritto all’esenzione ticket per reddito è riconosciuto solo se il medico che effettua la prescrizione indica nella ricetta il codice di esenzione (E01, E02, E03, E04). 

All’atto della prescrizione il medico di medicina generale/pediatra di famiglia/medico specialista potrà verificare, su esplicita richiesta dell’assistito, la presenza dell’assistito nell’elenco degli esenti per reddito e riportare il codice di esenzione sulla ricetta del SSN. 

Come si calcola il reddito per l’esenzione del ticket?

Il reddito complessivo fiscale del nucleo familiare ai fini dell’esenzione è dato dalla somma dei redditi lordi dei singoli membri del nucleo, come da dichiarazione redditi presentata riferita all’anno precedente. Il reddito è ricavabile dai modelli CUD, modello 730, Modello UNICO persone fisiche.

Come si esercita il diritto all’esenzione per reddito?

Nel corso del 2011 sono entrate in vigore le nuove modalità di verifica delle esenzioni per reddito.

All’atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, il medico prescrittore, su richiesta dell’assistito, verifica il suo diritto all’esenzione per reddito (codici E01, E03, E04) attraverso i dati resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate tramite il Sistema Tessera Sanitaria, lo comunica all’interessato e riporta il codice sulla ricetta; in alternativa, annulla con un segno la casella contrassegnata dalla lettera «N» (non esente) presente sulla ricetta.

L’assistito non deve più apporre nessuna firma sulla ricetta.

Per ottenere l’esenzione, contraddistinta dal codice E02, i disoccupati devono autocertificare ogni anno presso la ASL di appartenenza il reddito conseguito nell’anno precedente e lo stato di disoccupazione, impegnandosi a comunicare tempestivamente la cessazione di questa condizione. La ASL rilascia all’interessato un apposito attestato.