Giornalisti professionisti: con la pubblicazione del messaggio n. 644 del 10 febbraio 2023 l’INPS ha fornito dei chiarimenti in merito allo svolgimento dell’attività lavorativa successiva al prepensionamento in favore dei giornalisti professionisti.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, fa riferimento a quanto viene comunicato all’interno della circolare n. 10 del 31 gennaio 2023 e a quanto è stato disposto all’interno dell’art. 37, comma 1, lett. b), della legge n. 416 del 5 agosto 1981.
Giornalisti professionisti: chiarimenti INPS sulla compatibilità tra prepensionamento e lavoro
In seguito alle molte richieste di chiarimenti che sono giunte all’INPS per quanto riguarda la precedente circolare sullo svolgimento dell’attività lavorativa successiva al prepensionamento, pubblicata lo scorso 31 gennaio 2023, l’Istituto ha pubblicato il presente messaggio.
I chiarimenti dell’INPS sono stati forniti in merito a queste due differenti tipologie di attività lavorativa, ovvero quella prestata presso:
- l’azienda che ha dato luogo al prepensionamento o che appartiene allo stesso gruppo editoriale;
- altri datori di lavoro.
Questa distinzione è stata fatta dall’Istituto in modo da far capire quale tipologia di lavoro subordinato risulta essere compatibile con il prepensionamento.
In particolare:
“A fare data dalla sua decorrenza, la pensione liquidata ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981 è incompatibile con l’attività lavorativa, subordinata e autonoma, prestata in Italia e all’estero presso l’azienda che ha dato luogo al prepensionamento o presso un’altra azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale”.
Perciò, a partire dal primo mese in cui il pensionato inizia a svolgere la propria attività lavorativa presso le suddette aziende, allora gli verrà revocato il trattamento pensionistico.
Differente, invece, la situazione per quanto riguarda l’attività lavorativa prestata presso altri datori di lavoro. In questo caso, infatti, la pensione liquidata ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. b), della legge n. 416 del 1981, è compatibile con le attività lavorative prestate presso dei datori di lavoro diversi da quelli espressamente indicati all’interno del paragrafo 1.
In merito agli effetti del cumulo della pensione con la retribuzione ricevuta, il quarto comma del medesimo articolo specifica che trovano applicazione le disposizioni riguardanti la pensione di anzianità.
Perciò, a partire dal 1° luglio 2022 non trova più applicazione l’art. 15 del “Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO” dell’INPGI, ma queste regole vengono sostituite da quelle introdotte all’interno della circolare n. 92 del 28 luglio 2022, pubblicata dall’INPS, la quale prevede che:
“Per le pensioni già liquidate al momento del trasferimento all’INPS o successivamente, trova applicazione la disciplina in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro prevista nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD)”.
Dunque, a partire dalla stessa data, il trattamento relativo al prepensionamento è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo conseguiti dai giornalisti professionisti.
L’art. 37, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 416 del 1981, prevede che, in caso di svolgimento di attività lavorativa successiva a prepensionamento “I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all’anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall’INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista”.
Infine, qualora in tale circostanza sussista per il giornalista professionista l’obbligo di iscrizione al FPLD, allora il supplemento di pensione che gli spetta sarà erogato in misura pari alla differenza tra il montante risultante dalla contribuzione versata al predetto Fondo e la quota di contribuzione relativa al periodo di maggiorazione, per il relativo coefficiente di trasformazione.
Se da questo calcolo l’importo finale risulta pari o inferiore a zero, la domanda di supplemento deve essere respinta.
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