Bonus 200 euro anche senza iscrizione alla Gestione separata INPS: con la pubblicazione del messaggio n. 635 del 10 febbraio 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato che il pagamento delle menzionate indennità darà corrisposo anche in assenza della formale iscrizione alla Gestione separata, dopo un parere ricevuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento all’indennità una tantum in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca, disciplinata all’interno dell’art. 32, comma 11, del decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022 (c.d. decreto Aiuti), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 15 luglio 2022, e dell’art. 19, comma 11, del decreto legge n. 144 del 23 settembre 2022 (c.d. decreto Aiuti ter), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175 del 17 novembre 2022.
Bonus 200 euro anche senza iscrizione alla Gestione separata INPS: arrivano i chiarimenti dell’INPS sulle domande di riesame per le indennità richieste dai collaboratori coordinati e continuativi, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca
Le normative che abbiamo riportato durante il corso del precedente paragrafo hanno introdotto il riconoscimento di un’indennità una tantum, rispettivamente di importo pari a 200 euro e a 150 euro, in favore dei seguenti soggetti:
- i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- i dottorandi;
- gli assegnisti di ricerca.
Uno dei requisiti che questi soggetti avrebbero dovuto possedere ai fini dell’erogazione del bonus 200 euro e del bonus 150 euro era quello dell’iscrizione alla Gestione Separata INPS.
Quest’ultima, in particolare, sarebbe dovuta essere formalizzata dal lavoratore stesso (collaboratore / assegnata / dottorando), non conseguendo in via automatica agli adempimenti dichiarativi e di versamento della contribuzione effettuati dal committente.
A tal proposito, dunque, l’INPS aveva il compito di verificare che tali soggetti avessero correttamente proceduto alla formale iscrizione alla Gestione separata prima di procedere con la richiesta delle indennità una tantum previste dalla legge.
Per questo motivo, quindi, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, alla luce delle verifiche effettuate su tale requisito, ha disposto il rifiuto di molte richieste per il bonus 200 euro presentate da parte di un ampio numero di collaboratori, assegnisti e dottorandi, i quali non avevano formalizzato l’iscrizione, pur potendo constatare la presenza dei loro dati all’interno degli archivi della Gestione separata INPS, in merito alla rispettiva attività lavorativa.
Proprio per quest’ultimo motivo, infatti, i richiedenti hanno presentato una domanda di riesame in seguito alla reiezione da parte dell’Istituto.
Per tale ragione, dunque, anche considerando il parere fornito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla luce delle finalità per le quali è stato introdotto il contributo economico e della sussistenza dei requisiti sostanziali relativi alla contribuzione versata per le rispettive attività svolte e alle denunce Uniemens presentata dal committente, l’Istituto ha comunicato che procederà con l’erogazione del bonus 200 euro anche senza iscrizione alla gestione separata INPS.
A tal proposito, infatti, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale sta lavorando con il riesame d’ufficio esclusivamente per le domande di indennità una tantum presentata dai co.co.co, dagli assegnisti e dai dottorandi di ricerca che non risultano aver adempiuto alla formale iscrizione richiesta, purché siano presenti:
- le denunce Uniemens inviate dal committente per i periodi di competenza antecedenti alla data del 18 maggio 2022;
- la relativa contribuzione connessa all’attività svolta dagli interessati in qualità di collaboratori/assegnisti/dottorandi;
- tutti gli altri requisiti necessari che sono richiesti dalla normativa vigente in materia.
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