Accesso NASpI: con la pubblicazione della circolare n. 21 del 10 febbraio 2023 l’INPSha fornito le istruzioni amministrative in materia di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni per giusta causa del lavoratore, recesso del curatore o risoluzione di diritto durante la procedura di liquidazione giudiziale.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento a quanto viene disposto all’interno degli artt. 189 e 190 del decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019.

Accesso NASpI: le istruzioni dell’INPS in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni del lavoratore, recesso del curatore o risoluzione di diritto durante la procedura di liquidazione giudiziale

La legge prevede che per accedere all’indennità di disoccupazione NASpI è necessario che la cessazione del rapporto di lavoro avvenga in maniera involontaria.

Ciò nonostante, l’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 ha introdotto anche l’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni per giusta causa del lavoratore quale elemento che comporta il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione.

Dopodiché, l’art. 189, comma 5, del decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), e successive modificazioni, ha introdotto altre due ipotesi, oltre alle dimissioni per giusta causa, per le quali si ha il diritto di accedere alla NASpI, ovvero (come previsto dal terzo comma del medesimo articolo):

  • la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a seguito di recesso del curatore;
  • la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a seguito di risoluzione di diritto del rapporto di lavoro subordinato nel corso della procedura di liquidazione giudiziale.

In particolare, il comma 1 dell’art. 189 prevede che l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non porta al licenziamento del lavoratore e che: “I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso”.

Mentre, il comma 5 del suddetto articolo dispone che:

“Salvi i casi di ammissione ai trattamenti di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, ovvero di accesso alle prestazioni di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo o ad altre prestazioni di sostegno al reddito, le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione di cui al comma 1, si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale”.

L’art. 190, invece, prevede che:

“La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 189 costituisce perdita involontaria dell’occupazione ai fini di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpI a condizione che ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015”.

Perciò, alla luce di quanto disposto dai suddetti articoli, ne deriva che:

  • i rapporti di lavoro in essere alla data della sentenza dichiarativa rimangono sospesi fino alla data di comunicazione di subentro o di recesso da parte del curatore;
  • le eventuali dimissioni del lavoratore durante il periodo di sospensione sono considerate per giusta causa e come perdita involontaria dell’occupazione.

In sostanza, il lavoratore che si trova nelle circostanze citate in questo articolo avrà la possibilità di presentare la domanda per la NASpI, la quale dovrà essere inviata entro il termine di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.