Accesso NASpI: con la pubblicazione della circolare n. 21 del 10 febbraio 2023 l'INPSha fornito le istruzioni amministrative in materia di accesso all'indennità di disoccupazione NASpI nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni per giusta causa del lavoratore, recesso del curatore o risoluzione di diritto durante la procedura di liquidazione giudiziale.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento a quanto viene disposto all'interno degli artt. 189 e 190 del decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019.
La legge prevede che per accedere all'indennità di disoccupazione NASpI è necessario che la cessazione del rapporto di lavoro avvenga in maniera involontaria.
Ciò nonostante, l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 ha introdotto anche l'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni per giusta causa del lavoratore quale elemento che comporta il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione.
Dopodiché, l'art. 189, comma 5, del decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), e successive modificazioni, ha introdotto altre due ipotesi, oltre alle dimissioni per giusta causa, per le quali si ha il diritto di accedere alla NASpI, ovvero (come previsto dal terzo comma del medesimo articolo):
In particolare, il comma 1 dell'art. 189 prevede che l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non porta al licenziamento del lavoratore e che: "I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso".
Mentre, il comma 5 del suddetto articolo dispone che:
L'art. 190, invece, prevede che:
Perciò, alla luce di quanto disposto dai suddetti articoli, ne deriva che:
In sostanza, il lavoratore che si trova nelle circostanze citate in questo articolo avrà la possibilità di presentare la domanda per la NASpI, la quale dovrà essere inviata entro il termine di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.