Rinnovo pensioni: con la pubblicazione della circolare n. 20 del 10 febbraio 2023 l’INPS ha comunicato alcune novità ad integrazione della precedente circolare n. 135 del 22 dicembre 2022, per quanto riguarda i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo per l’anno 2023.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento a quanto viene disposto all’interno dell’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022.
Rinnovo pensioni: criteri e modalità di rivalutazione per l’anno 2023 dei trattamenti pensionistici di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo
In un precedente articolo di approfondimento, pubblicato sempre qui su Tag24, vi abbiamo parlato delle novità che sono state comunicate dall’INPS attraverso la pubblicazione della circolare n. 135 del 22 dicembre 2022, la quale definisce quali sono gli importi rivalutati delle pensioni in base alla perequazione che viene effettuata ogni anno.
All’interno di questa circolare erano previste delle modifiche per quanto riguarda le modalità di attribuzione della rivalutazione per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il trattamento minimo (pari a 2.101,52 euro).
In seguito all’approvazione della legge n. 197 del 29 dicembre 2022, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, sono state rivalutate le pensioni di importo superiore al predetto limite.
In particolare:
- per quanto riguarda i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%;
- per quanto riguarda i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:
- nella misura dell’85% per le pensioni complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 53% per le pensioni complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 47% per le pensioni complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 37% per le pensioni complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 32% per le pensioni complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.
Il rinnovo pensioni per l’anno 2023 prevede, per l’appunto, una rivalutazione sulla base del cumulo perequativo, che viene effettuato su tutte le prestazioni erogate dall’INPS e da Enti diversi dall’Istituto, purché memorizzate nel Casellario centrale delle pensioni, ad esclusione di:
- le prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP);
- le pensioni a carico del Fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST);
- l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM);
- le prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV);
- le pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice;
- le prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27, 128–COOP28, 129–VESO29, 143–APE SOCIALE, 198-VESO33, 199-VESO92, 200-ESPA);
- le pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative a Enti e Casse per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato.
La perequazione viene effettuata secondo le modalità che sono state definite all’interno della circolare n. 102 del 6 luglio 2004, pubblicata dall’INPS, e viene ripartita sulle singole quote nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all’intera pensione.
L’ammontare previsto dal decreto del 10 novembre 2022, pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante “Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2023. Valore della percentuale di variazione – anno 2022. Valore definitivo della percentuale di variazione – anno 2021”, è pari a +7,3% a partire dal 1° gennaio 2023.
Per conoscere la tabella con le fasce di importo delle pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo e le relative modalità di rivalutazione per l’anno 2023, si rimanda alla presente circolare INPS.