Artigiani e commercianti: aliquote contributive per il 2023. Con la pubblicazione della circolare n. 19 del 10 febbraio 2023 l’INPS ha comunicato quali sono gli importi dei contributi che sono dovuti per quanto riguarda l’anno in corso dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

Artigiani e commercianti: aliquote contributive per il 2023. La circolare INPS

L’art. 24, comma 22, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 300 del 27 dicembre 2011, ha previsto che:

“Con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e, successivamente, di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24% per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS”.

In particolare, ecco quali sono le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti previste per l’anno 2023:

  • aliquota contributiva del 24% (pari alla misura complessiva massima, la quale è stata già raggiunta nel 2018) applicata ai titolari e ai collaboratori di età superiore ai 21 anni;
  • aliquota contributiva del 23,25% applicata ai collaboratori di età inferiore ai 21 anni.

E’ prevista, inoltre, anche per l’anno 2023, la riduzione concessa in misura pari al 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali che hanno più di 65 anni di età e che sono già pensionati presso le gestioni dell’INPS.

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto a partire dal 1° gennaio 2022 un aumento dell’aliquota contributiva aggiuntiva per quanto riguarda i soggetti iscritti alla Gestione degli esercenti l’attività commerciale.

L’aliquota, in particolare, dovrà essere corrisposta in misura pari allo 0,48%, di cui:

  • la quota pari allo 0,46% è destinata al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale, il quale garantisce il pagamento degli indennizzi per la cessazione definitiva dell’attività commerciale;
  • la quota pari allo 0,02% è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Infine, è previsto anche il versamento di un contributo per le prestazioni di maternità da parte degli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti. La misura di questo contributo è pari a 0,62 euro mensili.

Al termine della circolare pubblicata oggi dall’INPS, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale definisce quelli che sono i termini e le modalità di versamento dei contributi da parte degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per quanto riguarda l’anno 2023.

Nello specifico, si prevede che i contributi fissati debbano essere pagati attraverso i modelli di pagamento unificato F24, entro le seguenti scadenze:

  • il 16 maggio 2023, il 21 agosto 2023, il 16 novembre 2023 e il 16 febbraio 2024, per quanto riguarda il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
  • entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche per quanto riguarda i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2022, primo acconto 2023 e secondo acconto 2023.

Gli artigiani e i commercianti che hanno intenzione di prendere visione dei dati e degli importi utili per il versamento dei contributi da loro dovuti, potranno farlo accedendo alla propria area riservata presente sul sito web dell’INPS.

In particolare, costoro dovranno autenticarsi con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS, accedere al proprio “Cassetto previdenziale” e, successivamente, all’interno della sezione “Dati del mod. F24”.

Questo servizio fornito dall’Istituto consente anche di visualizzare e di stampare in formato PDF il modello da utilizzare per il pagamento.