Aziende agricole: aliquote contributive per il 2023. Con la pubblicazione della circolare n. 18 del 10 febbraio 2023 l’INPS ha comunicato quali sono le aliquote contributive che vengono applicate per quanto riguarda l’anno in corso alle aziende che operano nel settore dell’agricoltura, che impiegano operai a tempo determinato e a tempo indeterminato.

Aziende agricole: aliquote contributive per il 2023. La circolare INPS

Le aliquote contributive che vengono applicate alle aziende agricole vengono disciplinate dalle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 146 del 16 aprile 1997.

L’art. 3, comma 1, del suddetto decreto, in particolare, prevede che le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, vengano aumentate ogni anno in misura pari allo 0,20%, fino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%.

A quest’ultima, inoltre, si deve aggiungere un aumento di 0,30 punti percentuali, previsto dall’art. 1, comma 769, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, che porta al versamento di un’aliquota contributiva dovuta al FPLD per la generalità delle aziende agricole del 29,90%, di cui l’8,84% è a carico del lavoratore.

Per quanto riguarda, invece, l’aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale ha raggiunto la misura complessiva del 32% nel 2011.

Perciò, con l’aggiunta dell’aumento di 0,30 punti percentuali, il calcolo dell’aliquota contributiva di tale settore porta al versamento di contributi in misura pari al 32,30%, di cui l’8,84% è a carico del lavoratore.

A partire dal 1° gennaio 2022, il contributo NASpI deve essere versato anche dai seguenti soggetti:

  • gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI);
  • gli apprendisti;
  • i soci lavoratori assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

A tal proposito, dunque, i contributi dovuti da Cooperative e Consorzi operanti nel settore agricoltura non prevedono più il versamento dell’aliquota contributiva del 2,75% per la disoccupazione agricola, ma tutto ciò che è dovuto è il contributo di finanziamento NASpI, il quale deve essere versato per:

  • i lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo, a partire dal 1° gennaio 2022;
  • i lavoratori assunti prima del 1° gennaio 2022 e ancora in forza a tale data.

I minimali ai fini contributi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale sono disciplinati dall’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 338 del 9 ottobre 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389 del 7 dicembre 1989.

Successivamente, i decreti legislativi n. 61 del 2000 e n. 81 del 2015 hanno previsto un criterio minimo al di sotto del quale la retribuzione minima orari applicabile ai fini contributivi non può andare.

In particolare, dunque, per quanto riguarda l’anno 2023 la retribuzione minima oraria è pari a 8,30 euro, data dal seguente calcolo: € 53,95 x 6/39.

A differenza dei contributi previdenziali, quelli dovuti all’INAIL a partire dal 1° gennaio 2023 per gli operai agricoli dipendenti sono rimasti invariati. In particolare:

  • la contribuzione “Assistenza Infortuni sul Lavoro” è pari al 10,1250%;
  • la contribuzione “Addizionale Infortuni sul Lavoro” è pari a 3,1185%.

Infine, sono previste le stesse agevolazioni contributive per le zone tariffarie nel settore dell’agricoltura, ovvero:

  • un’agevolazione pari al 75%, con un’aliquota contributiva applicata del 25%, per i territori particolarmente svantaggiati (ex Montani);
  • un’agevolazione pari al 68%, con un’aliquota contributiva applicata del 32%, per i territori svantaggiati.

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