L’obbligo di vaccino per medici, infermieri e per il personale sanitario non è né irragionevole né spropositato, se l’obiettivo è quello di prevenire la diffusione del Covid e di salvaguardare la funzionalità del sistema sanitario. A confermarlo, la Corte Costituzionale, a pochi giorni di distanza dalla difesa dell’obbligo da parte dell’ex ministro della Salute Roberto Speranza.

La decisione della Corte sull’obbligo di vaccino

La Corte costituzionale, nella sentenza depositata oggi, spiega perché, lo scorso primo dicembre, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, riguardante l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da Sars-Cov-2 per il personale sanitario. La Corte ha ritenuto che la scelta assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione, non possa ritenersi irragionevole né sproporzionata, alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili. Come detto, la decisione risale al dicembre scorso, e la Consulta scriveva:

La Corte ha ritenuto inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa alla impossibilità, per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiano adempiuto all’obbligo vaccinale, di svolgere l’attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali. Sono state ritenute invece non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull’obbligo vaccinale del personale sanitario.
Ugualmente non fondate, infine, sono state ritenute le questioni proposte con
riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell’obbligo
vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso; e ciò, sia per il personale sanitario, sia per il personale scolastico.

“Rischi minimi, meglio vaccinare”

Secondo la pronuncia della Consulta infatti,

il “rischio remoto, non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi anche gravi sulla salute del singolo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio”.

Secondo il giudice della Corte Filippo Patroni Griffi, che ha firmato la sentenza della Consulta,

“Non può, pertanto, condividersi la lettura che il Collegio rimettente dà della giurisprudenza di questa Corte, la quale ha, per contro, affermato che devono ritenersi leciti i trattamenti sanitari, e tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di «conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile»”

Quanto, infine, alla censura di contraddittorietà di una disciplina che impone il consenso a fronte di un obbligo vaccinale, la Corte ha rilevato che

l’obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all’obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge. Qualora, invece, il singolo adempia all’obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell’obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell’intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”.