Autoliquidazione INAIL 2023: ogni anno vengono riscossi dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, oltre ai premi, anche i contributi associativi per conto delle associazioni di categoria convenzionate.

L’autoliquidazione INAIL 2023 permette di pagare ogni anno un premio, il quale viene versato, in particolare, dai seguenti soggetti:

  • il datore di lavoro soggetto all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • l’artigiano senza dipendenti.

A tal proposito, questi soggetti sono obbligati al versamento dei seguenti premi, che rientrano all’interno dell’autoliquidazione INAIL 2023, ovvero:

  • il premio infortuni e malattie professionali;
  • il premio speciale artigiani.

Sono esclusi, invece, gli altri “premi speciali unitari” (alunni/studenti, rx e sostanze radioattive, frantoi, pescatori, facchini, ippotrasportatori e vetturini).

Autoliquidazione INAIL 2023: cosa deve fare il datore di lavoro? Ecco come e quando effettuare il versamento

Entro il 16 febbraio di ogni anno il datore di lavoro deve calcolare i seguenti importi:

  • il premio anticipato per l’anno in corso (rata), sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno precedente;
  • il conguaglio per l’anno precedente (regolazione), sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno precedente;
  • il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive.

Oltre a fare questo, poi, il datore di lavoro ha l’obbligo di pagare il premio di autoliquidazione, mediante l’utilizzo del c.d. “Modello di pagamento unificato – F24”.

Nel caso in cui, invece, il pagamento debba essere fatto da Enti ed Organismi Pubblici, che sono indicati all’interno delle tabelle A e B che sono state allegate alla legge n. 720 del 1984, allora il versamento andrà fatto con il “Modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici)”.

Inoltre, l’INAIL specifica che:

“I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nell’anno precedente (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività, o per le imprese armatrici per previsione di disarmo per l’intero anno) devono inviare all’Inail entro il 16 febbraio la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte con il servizio “Riduzione presunto”, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere.

Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato per l’anno in corso in sostituzione dell’importo delle retribuzioni erogate nell’anno precedente, salvo i controlli che l’Istituto intenda disporre in merito all’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte, al fine di evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto”.

Entro l’ultimo giorno del mese di febbraio, invece, ovvero entro il 28 febbraio 2023 o, in caso di anno bisestile, il 29 febbraio 2023, bisognerà presentare anche la c.d. “Dichiarazione delle retribuzioni telematica”, comprensiva di:

  • un’eventuale comunicazione del pagamento in 4 rate;
  • la domanda di riduzione del premio artigiani.

Le modalità di invio della suddetta dichiarazione saranno differenti a seconda che si tratti di:

  • datori di lavoro titolari di Pat (posizioni assicurative territoriali), i quali dovranno presentare la dichiarazione delle retribuzioni esclusivamente in via telematica, attraverso i servizi “Alpi online” e “Invio telematico dichiarazione salari”;
  • datori di lavoro del settore marittimo titolari di Pan (posizioni assicurative navigazione), i quali dovranno trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente in via telematica, attraverso il servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio”.

Sempre per quanto riguarda le modalità di pagamento, il premio di Autoliquidazione INAIL 2023 può essere pagato:

  • in unica soluzione;
  • in 4 rate trimestrali, ciascuna del valore pari al 25% del premio annuale, comprensiva di interessi calcolati sul tasso medio dei titoli di Stato.

Se si sceglie di utilizzare il pagamento in 4 rate trimestrali, il datore di lavoro dovrà rispettare le seguenti scadenze per il versamento delle stesse:

  • il 16 febbraio 2023 (1° rata);
  • il 16 maggio 2023 (2° rata);
  • il 16 agosto 2023, differita al 20 agosto 2023 (3° rata);
  • il 16 novembre 2023 (4° rata).